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Obbligo documentale per le operazioni imponibili

Obbligo documentale per le operazioni imponibili

Innanzitutto per le operazioni imponibili c’è l’obbligo di riscuotere l’IVA.
Per tutte le operazioni IVA vale:
- EMISSIONE DELLA FATTURA :  identifica i soggetti e gli oggetti dell’operazione. L’emissione della fattura deve essere annotata sul REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE, mentre le fatture ricevute devono essere registrate sul REGISTRO DELLE FATTURE D’ACQUISTO. Questi due registri sono i due principali obblighi e devono combaciare.
- SCONTRINO :  gli scontrini devono essere registrati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.
- PARCELLA PER I PROFESSIONISTI
Ci sono altri due obblighi documentali, mensili e trimestrali. Per i soggetti che hanno una volume d’affare minore devono fare i versamenti degli acconti IVA. Alla fine dell’anno ci sarà la DICHIARAZIONE ANNUALE che contiene informazioni relative a:
- l’importo dell’IVA a debito e dell’IVA a credito
- i versamenti periodici
- saldo IVA
Sulla condotta del contribuente vigila l’Amministrazione finanziaria, in particolare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate situata nel territorio dove il contribuente ha la residenza.
L’Agenzia delle Entrate si reca presso imprese o luoghi professionali per richiedere i libri contabili. Mentre per accedere al domicilio privato della persona fisica è necessario avere il Mandato dal Pubblico Ministero.
Il cedente del bene deve emettere fattura e il consumatore del bene è tenuto a pagare l’imposta al cedente. Mentre per i beni acquistati dal cedente per l’esercizio dell’attività, l’imposta pagata viene compensata con l’imposta pagata dal consumatore finale.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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