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Diritto romano: la manus

DIRITTO ROMANO: LA MANUS


LA MANUS: il pater familias aveva sotto la sua potestas anche la moglie e le mogli dei suoi discendenti, essa viene definita manus.
La manus sulla moglie si differenziava dalla patra potestas in senso stretto: da una parte le mogli del pater assumevano la figura di mater familias, dall'altra le mogli dei discendenti assomigliavano più a filii familias. Se la donna che gli andava in moglie era sui iuris e aveva beni propri, questi passavano in blocco al pater che acquistava la manus di  lei.
La conventio in manum era un accordo per creare la manus, necessario per  il matrimonio.
Tre modi diversi per acquistare la manus della moglie:
1. confarreatio:ito religioso, che oltre alle parole solenni e ai gesti rituali da parte dei nubendi, dovevano mangiare insieme un pane al farro. (patrizi).
2. compera della moglie tramite mancipatio: non far andare come schiava la donna ma si assoggettasse alla sua manus
3. usus → acquisto della manus per il decorso di un anno. Simile all'usucapio. 

Matrimonio e manus erano due cose diverse. Il matrimonio veniva svolto all'età pubere da parte di entrambi i nubendi e con il consenso dei coniugi (conubium). La manus invece era un potere sulla donna vivente come moglie nella familia e spettava al pater familias.
Nel periodo antico per l'una non viveva senza l'altra. La conventio in manum costituiva l'involucro del matrimonio e lo rendeva giuridicamente rilevante, facendola uscire dalla famiglia originaria per farla entrare in quella del marito.
Nel caso in cui il marito non fosse sui iuris e il pater morisse, la manus si estingueva, ma non il matrimonio. Non era possibile il contrario.
La diffareatio era il modo volontario di estinzione della manus, un divorzio. Poteva applicarsi solo quando la manus era stata acquistata tramite confarreatio.
La manus acquistata tramite coemptio e usus potè estinguersi solo quando si diffuse l'annullamento della patria potestas. Dato che la moglie veniva vista come figlia e nipote. Emancipata la moglie, il marito doveva intendersi ugualmente sciolto.

Le persone in mancipio o in causa mancipii erano i filii familias alienati a un terzo mediante mancipatio. Alla base di questo c'è il bisogno del pater di soldi o vendendo il sottoposto o dandolo come garanzia. L'acquirente avrebbe, qualora l'alienante avesse restituito la somma in denaro o il periodo di lavoro fosse finito, remancipato il sottoposto all'alienante. 
Un'altra causa di mancipationes poteva essere la volontà del pater di liberarsi della responsabilità patrimoniale derivategli da un delitto del sottoposto. Dandolo come noxar deditio, cioè per compensare il danno.
In seguito alla vendita il figlio diventa persona in causa mancipii, cioè nella condizione di mancipium: schiavo anche se resta libero e cittadino.
Alla morte del titotale del mancipium, esse rimanevano sotto il potere degli eredi e potevano essere liberate solo con una delle manomissioni ammesse nei riguardi degli schiavi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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