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Diritto romano: sotto tutela o cura

DIRITTO ROMANO: SOTTO TUTELA O CURA


Chi non era sottoposto né a patria potestas, né a manus, né a mancipium, si trovava nella condizione di sui iuris ma poteva essere sotto tutela o sotto cura. Si poteva divenire sui iuris con l'uscire sia della patria potesta o dalla manus, sia dalla schiavitù o mancipium. Si poteva anche nascere sui iuris se il pater e gli altri discendenti fossero premorti.

Tutela degli impuberi → impuberi erano i bambini che non avessero ancora raggiunto la pubertà; 14 anni per i maschi, 12 anni per le femmine.

Tutela muliebre → erano sottoposte a tutela le donne puberi.

I tutori erano legittimi e testamentari. Il tutore era il parente in linea maschile più vicino. La tutela spettava ai gentiles, come spettava a loro il patrimonio ereditario. Gli impuberi e le liberte avevano come tutore il patrono, che aveva nei loro confronti la posizione di adgnatus proximus. 
Gentiles, patrono e adgnatus avevo solo l'interesse della conservazione del patrimonio del sottoposto.

La tutela non era concepita come un istituto a protezione dell'impubere o della donna, bensì come un potere spettante al tutore nell'interesse proprio e della familia.
Il tutor legitimus poteva rinunciare a esercitare i suoi poteri e trasferirli a un estraneo mediante in iure cessio (processo fittizio), quindi facendo una vindicatio.
Al tutore spettava la proprietà funzionale: egli doveva conservare e, nel caso, incrementare il patrimonio dell'impubere e della donna, compresa la restituzione dei beni una volta che l'impubere raggiungesse la pubertà; e in più doveva proteggere l'interesse della famiglia. Quindi questo carattere funzionale concedeva al tutore poteri sia della fides sia del diritto.
Quindi possiamo dire che alla donna e all'impubere mancasse la capacità di agire.

Vi erano impuberi fisicamente incapaci di atti giuridici, chiamati infantes, bambini fino ai 5 anni. Continuava ad essere praticata la gestio. I poteri invece del tutore muliebre si attenuavano con la optio tutoris, dove i mariti titolari della manus, facevano scegliere alla uxores (mogli) in manu, un tutore che soddisfacesse i loro desideri. Il tutor optivus.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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