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Diritto romano: i beni

DIRITTO ROMANO: I BENI


Res:
bene giuridico
Possono essere titolari di un bene solo i sui iuris, quindi il pater familias.
Una categoria particolare era quella dei res mancipi (beni di proprietà): terra coltivata intensivamente con la casa o capana in cui abitare; gli schiavi; gli animali domati al giogo o con la sella; la terra altrui verso il proprio fondo; strade e sentieri; canale e condotta dell'acqua. Tutti gli altri beni sono d'uso personale, quindi res nec mancipi.
I res mancipi erano più pregiate sotto il profilo economico-sociale, a causa della loro connessione funzionale con l'agricoltura intensiva.

Diversi erano i modi di trasferimento di proprietà, e qui influiva la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi.

Mancipium:
le res mancipi potevano trasferirsi esclusivamente con questo atto che comporta la pronuncia di parole e il compimento di gesti. Scambio immediato di un bene contro il prezzo. Con cinque testimoni il compratore teneva il bene e affermava la sua vindictio.

In iure cessio:
applicazione fittizia della prima parte della l.a. L'acquirente dinanzi al rex o magistrato, faceva la sua vindictio. L'alienante o rispondeva alla controvindictio con un no, oppure taceva. Allora il magistrato pronunziava l'addictio a favore dell'acquirente.

La traditio:
consegna materiale del bene con la volontà di trasferirlo o acquistarlo.

La usucapio:
Acquisto mediante l'usus, ossia esercizio di fatto della proprietà o di altri poteri.
L'usus di due anni era necessario per l'acquisto di beni immobili, mentre per beni mobili bastava un anno (donna trattata come moglie, patrimonio restato vacante per mancanza di eredi ….).
Non serviva che l'usus fosse giustificato, né che il soggetto fosse in buona fede.
L'usus non dava nessun vantaggio di rivendicazione né veniva tutelato; l'unico suo effetto era l'usucapio. Uno stato uguale all'usus ma relativo a terre dell'ager publicus era il possessio. Tutelato. Era una signoria su terre facenti parte dell'ager publicus e si sapeva che della proprietà di esse chi esercitava tale possessio non era e non poteva essere titolare.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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