Diritto romano: i poteri del tutor
DIRITTO ROMANO: I POTERI DEL TUTOR
Il tutore oltre ai limiti fondati sulla fides, ne avevano anche di strettamente giuridici. Quindi non potevano sfruttare il potere a loro vantaggio derubando l'impubere o la donna.
- Nel caso di un furiosus (pazzo), considerato incapace assoluto, avevano il potere sulla sua persona e sui beni gli adgati e i gentiles. Si trattava di un potere familiare, come la patria potestas, ma meno intenso.
La potestas spettava all'adgnatus proximus, e solo in mancanza di essi andava ai gentili. Più tardi la potestas assunse potere protettivo e iniziò ad essere chiamata cura o curatio, e curator fu chiamato il suo titolare. I suoi poteri erano strettamente quelli legati all'amministrazione e gestione del patrimonio.
Il potere del curator però non era destinato ad affievolirsi, dato che un furiosus non poteva compiere atti giuridici conformi al diritto. In più il curator non poteva compiere decisioni strettamente personali, come la adrogatio o la emancipatio.
- Una norma prevedeva la interdictio del prodigus, cioè per colui che dissipava il patrimonio rischiando di mandare in rovina i figli. Per effetto giuridico, il prodigo diventava incapace di compiere atti giuridici ai beni da essa contemplati, e che l'adgnatus proximus assumesse la funzione di curator nei suoi confronti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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