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Inaccettabilità della soluzione accolta dalla giurisprudenza prevalente


Inaccettabile appare, innanzitutto, la soluzione, oggi prevalente, secondo cui si avrebbe questa triplice necessaria conseguenza:
- al provvedimento camerale sarebbe da riconoscere piena attitudine al giudicato formale e sostanziale: con esclusione del regime di modificabilità e revocabilità in ogni tempo;
- ad attenuazione della sommarietà del procedimento camerale;
- il provvedimento camerale emanato in sede di reclamo sarebbe ricorribile in cassazione.
Una simile soluzione privilegia l’esigenza di semplificazione/accelerazione a tutto scapito dell’opposta esigenza di garantire la possibilità di avvalersi delle garanzie offerte dalla cognizione piena, perché cognizione piena significa soprattutto predeterminazione legislativa delle forme e dei termini.
Ma ancora: la soluzione in esame finisce con il cancellare il proprium dei provvedimenti camerali consistente nella loro assenza di attitudine al giudicato e con il pretermettere del tutto la possibilità di  ricondurre tali ipotesi nell’ambito di quei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi privi per definizione di attitudine al giudicato e non escludenti la possibilità del successivo ricorso alla cognizione piena.

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