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Procedimento camerale ex art. 737 ss. c.p.c., gestioni di interessi dei minori e potestà parentale


Estremamente problematica è la lettura e la sistemazione di quelle ipotesi nelle quali al giudice camerale è devoluta la gestione di interessi dei minori che si pongono in conflitto con la potestà parentale.
Si tratta delle ipotesi di decadenza dalla potestà, di allontanamento del figlio o del genitore dalla abitazione familiare, ecc…
La particolare problematicità di queste ipotesi deriva dal fatto che, per un verso, il provvedimento camerale incide su di una situazione soggettiva, la potestà del genitore, che ha contenuto squisitamente non patrimoniale, così che l’unica forma di tutela pensabile, ad essa adeguata, nella tutela specifica e non certo quella risarcitoria o per equivalente monetario; per altro verso, è estremamente difficile, per non dire impossibile, immaginarsi l’oggetto dei provvedimenti di tutela richiedibili in un possibile successivo processo contenzioso a cognizione piena nel quale sia fatta valere direttamente la potestà parentale.
Ne segue che la situazione soggettiva della potestà parentale è tutelata solo nelle forme del procedimento camerale, cioè in forme sostanzialmente sommarie destinate a sfociare in provvedimenti privi di attitudine al giudicato.
Le conseguenze di una tale soluzione sono particolarmente gravi: con essa la potestà del genitore, pur essendo configurabile come diritto assoluto erga omnes nei confronti dei terzi, nei rapporti diretti col figlio degrada a potere/dovere, ad ufficio di diritto privato nell’interesse del figlio il cui esercizio è soggetto al controllo di merito, alla gestione del giudice.
La garanzia della cognizione piena con attitudine al giudicato e della conseguente ricorribilità in cassazione scomparirebbe come garanzia della potestà parentale e sopravviverebbe solo riguardo alle ipotesi in cui il processo è diretto ad incidere sulla titolarità formale dello status di figlio naturale o legittimo.
La situazione non è affatto tranquillizzante poiché tutela in modo pieno solo la regolarità formale del rapporto genitore/figlio, ma consente che il contenuto dell’esercizio della potestà parentale possa essere in concreto compresso, fino all’annullamento, da provvedimenti camerali.

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