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Inadeguatezza del procedimento camerale nella tutela giurisdizionale dei diritti


Sua idoneità, ove utilizzato per la tutela dei diritti, ad essere inquadrato nella categoria dei processi sommari-semplificati-esecutivi
I rilievi svolti riguardo alla cognizione piena, e alle caratteristiche dello schematico procedimento disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. hanno a mio avviso il seguente significato:
la procedura camerale da sola è strutturalmente e funzionalmente inadeguata ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti o degli status;
la procedura camerale, ove applicata la tutela di diritti, presenta particolari contiguità con la categoria dei procedimenti sommari-semplificati-esecutivi, nonché con i provvedimenti sommari cautelari ove la loro emanazione non sia subordinata all’accertamento in concreto del requisito del periculum in mora e la loro strumentalità rispetto al processo cognizione piena sia allentata.
Si ha la seguente conseguenza: alla presenza di ipotesi in cui il legislatore ha richiamato integralmente il procedimento camerale per la tutela giurisdizionale dei diritti, è dovere dell’interprete tentare di offrire l’interpretazione che risulti il più possibile conforme con l’esigenza, per un verso, di semplificazione/accelerazione, per altro verso, di garantire che il richiamo alla procedura camerale non significhi messa al bando della possibilità di avvalersi della cognizione piena.

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