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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: nomina dei membri del comitato per il controllo nel sistema monistico


La norma stabilisce che la determinazione e la nomina dei membri del comitato per il controllo spettano al cda “salvo diversa disposizione dello statuto”. L’ampiezza di questa autonomia statutaria è oggetto di discussione, in particolare in merito al coinvolgimento, maggiore o minore, dell’assemblea dei soci in tal senso. Uno statuto che preveda l’elezione dei membri del comitato da parte dell’assemblea dei soci sembra essere legittimo, visto anche il tenore della legge delega, che sul punto si limitava ad indicare che il sistema monistico dovesse avere “un cda, all’interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo” (senza nulla dire sui soggetti incaricati della nomina).
L’interpretazione estensiva della norma sembra confermata anche dal comma 4 dell’articolo in commento: se viene a mancare un solo componente del comitato, vi è una prerogativa auto-organizzativa del cda; se viene a mancare, invece, più di un componente del comitato, è obbligatorio attivare la procedura del 2386, col coinvolgimento dell’assemblea dei soci; tale coinvolgimento va attuato anche qualora venisse a mancare anche un solo membro, ma all’interno del cda non vi sia nessun amministratore in possesso dei requisiti per far parte del comitato.
Questo richiamo all’assemblea fa sì che non si possa escludere la competenza assembleare nella nomina dei membri del comitato.
Ancora, con riferimento a quanto detto in commento all’articolo 2409-sexiesdecies in tema di art. 148 del Tuf, ossia la necessaria presenza di un sindaco (qui membro del comitato) di minoranza, se l’assemblea non fosse coinvolta per la nomina dei membri del comitato potrebbe significare l’introduzione di un ostacolo all’utilizzabilità del sistema monistico nelle quotate, poiché la presenza, nel comitato, di un membro espressione della minoranza assembleare, riveste natura imperativa.
Ancora, la legge non affida al cda, né direttamente né implicitamente, alcun potere di revoca, rimettendosi all’assemblea dei soci (2383, richiamato dal 2409-noviesdecies comma 1).
Infine, con riferimento al numero di componenti, vi è l’unico principio non derogabile che riguarda il numero minimo di tre. Allora sarebbe ammissibile un composto da un numero pari di membri; ma sarebbe, in questo caso, necessario prevedere qualche meccanismo statutario che eviti stalli decisionali interni al comitato (per esempio l’attribuzione di un peso determinante, al presidente del comitato, in caso di parità).

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