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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: revocabilità dei membri del cda nel sistema monisitico

Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: revocabilità  dei membri del cda nel sistema monisitico


Va ricordato che i membri del comitato sono revocabili, così come tutti gli amministratori, in ogni tempo dall’assemblea dei soci (salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa) per via del richiamo al 2383 comma 3 da parte del 2409-noviesdecies comma 1. È questo che distanzia i membri del comitato dai sindaci del tradizionale: questi ultimi sono infatti revocabili solo con deliberazione assembleare, per giusta causa, e previa approvazione della medesima delibera del tribunale con decreto, sentiti gli interessati.
Va segnalato che il 2409-noviesdecies comma 1 richiama il 2386 comma 4, per cui “se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica …”). Si potrebbe affermare, da una prima lettura, l’insussistenza di ragioni di incompatibilità, visto anche che il legislatore ha voluto effettivamente separare i membri del comitato dagli altri amministratori. Ma, se così fosse, proviamo ad immaginare, in una società che ha scelto il monistico, una clausola del genere, che preveda la caducazione dell’intero consiglio (quindi compresi i membri del comitato) al venir meno, ad esempio, di due amministratori; se a venir meno fossero gli amministratori che gestiscono, i membri del comitato sarebbero in una situazione di possibile condizionamento, quindi di minore indipendenza, dal momento che i controllati, con le loro eventuali dimissioni, potrebbero provocare la caducazione anche dei controllanti (anche se questo è, da un certo punto di vista, positivo: varrebbe anche il viceversa, con la possibilità, per i controllanti, di provocare la rimozione dei controllati per gravi irregolarità in modo più efficace e diretto rispetto alla denunzia al tribunale ex art. 2409). Alla luce di ciò si può ritenere che il richiamo al 2386 comma 4 non sia compatibile col sistema monistico, tranne nel caso in cui la previsione statutaria provocasse la cessazione dell’intero consiglio solo a seguito della cessazione di uno o più dei membri del comitato, e non degli altri. Dunque una possibilità di rimozione in una sola direzione. Se si ammettesse un’applicazione in tutte e due le direzioni, sarebbe minata l’indipendenza su cui tanto ha insistito il legislatore.

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