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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 octiesdecies: revoca dei membri del comitato di controllo nel sistema monistico


Con riguardo al già richiamato comma 4, si specifica che la decisione di revoca è assunta dall’assemblea dei soci, e la decadenza avviene, per esempio, in conseguenza della perdita dei requisiti di professionalità, onorabilità o indipendenza.
Vanno studiate le possibili problematiche interazioni tra i vari organi, partendo dal caso della decadenza. Analizzeremo un esempio in cui la decadenza riguardi un solo membro, dato che, come detto, il procedimento di sostituzione “interna” al consiglio non è utilizzabile in relazione a vicende riguardanti due o più membri.
Assumiamo un cda di 9 membri, con 3 membri del comitato. Un membro del comitato decade per la perdita del requisito di professionalità.
Se in consiglio  vi è già un membro in possesso di tale requisito, il consiglio stesso provvede alla sostituzione (sostituzione “interna”), e lo fa in modo definitivo (non è necessario il passaggio assembleare); Il decaduto diviene consigliere di amministrazione “semplice” e il numero complessivo pari a 9 rimane inalterato, senza bisogno di ricorso all’esterno.
Se all’interno del consiglio, invece, non vi fosse alcun amministratore in possesso di quel requisito, non potrebbe attivarsi il meccanismo di sostituzione “interna”, e il decaduto non potrebbe retrocedere a membro “semplice”, in quanto il nuovo membro del comitato andrebbe preso dall’esterno e il numero complessivo sarebbe così ristabilito. Dunque in questo caso il decaduto dal comitato decade anche da componente del cda al fine di consentire la regolare ricostituzione, quindi garantire la piena funzionalità di entrambi gli organi (questa decadenza “a cascata” trova giustificazione proprio in tale necessità).
Rimanendo in questo secondo caso, ipotizziamo che il requisito che venga meno sia quello dell’indipendenza, posseduto dai 3 membri del comitato. In questo quadro, la perdita del requisito da parte di un membro del comitato provocherebbe sia la decadenza da questo che la decadenza dal cda, ciò sia in virtù della regolare composizione del cda ex art. 2409-septiesdecies comma 2 (si rinvia al commento), sia in virtù di quanto appena esposto.
Vediamo gli altri casi. Per morte del membro del comitato, il cda può avviare la procedura di sostituzione “interna” se vi è già un consigliere in possesso dei requisiti, ma dovrà comunque rivolgersi all’esterno ex art. 2386 per reintegrare la regolare composizione complessiva.
Per rinunzia del membro del comitato, questo potrebbe decidere di rinunziare integralmente alla carica di consigliere di amministrazione o solo alla carica di membro del comitato. Nel primo caso, si può attivare la procedura di sostituzione “interna” se vi è un amministratore già in possesso dei requisiti, fermo restando l’obbligo di rivolgersi all’esterno ex art. 2386 per reintegrare la compagine consiliare; se non vi è già un amministratore in possesso dei requisiti, il consiglio dovrebbe direttamente procedere all’esterno ex art. 2386. Nel secondo caso, il membro che rinuncia può rimanere membro “semplice” solo se in consiglio esiste un sostituto in possesso dei requisiti (e si darebbe luogo alla procedura di sostituzione), altrimenti sarebbe impossibile per motivi analoghi a quelli esaminati con riguardo al secondo caso della decadenza.
Per revoca da parte dell’assemblea dei soci ex art. 2383, il consiglio può attivare il procedimento di sostituzione interna se vi fosse un membro del consiglio già in possesso dei requisiti del revocato, procedendo alla reintegrazione all’esterno ex art. 2386; se non fosse possibile, dovrebbe procedere direttamente all’esterno.

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