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L’annullabilità degli atti compiuti dal tutore dell’interdetto e dal curatore dell’emancipato o dell’inabilitato


Lo stato giuridico degli interdetto corrisponde, quindi, quasi integralmente a quello del minore, difatti l’art. 424 c.c. dispone che le norme sulla tutela dei minori si applicano alla tutela degli interdetti.
Il tutore dell’interdetto, per compiere validamente gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare, pena l’annullabilità.
A differenza dell’interdetto, l’emancipato è un soggetto che ha acquistato una parte della capacità d’agire generale consistente nella possibilità di compiere personalmente gli atti di ordinaria amministrazione.
Diversamente, per quelli di straordinaria amministrazione, l’emancipato è dotato di una capacità d’agire cosiddetta “semipiena”, in quanto egli deve avvalersi della cooperazione del curatore la quale si esplica mediante l’assistenza o attraverso la prestazione del consenso all’atto.
Qualora sia mancata la attività cooperativa del curatore, ovvero non sia stata richiesta la preventiva autorizzazione giudiziale, l’atto ugualmente compiuto è annullabile.
Parimenti annullabile è l’atto se sussisteva conflitto di interessi tra il curatore che presta il consenso e l’emancipato.
Passando a trattare dell’inabilitato, questi, pur essendo un soggetto cui è stata ridotta la capacità d’agire, si trova nella medesima condizione giuridica del minore emancipato.
Dunque il regime dell’invalidità degli atti è il medesimo previsto per l’emancipazione.
Legittimati ad agire con l’azione di annullamento sono i soggetti indicati negli artt. 377 e 396 c.c.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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