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L’incapacità naturale e la circonvenzione di persone incapaci


Le situazioni che determinano l’incapacità naturale

L’art. 428 c.c. protegge, attraverso il rimedio dell’annullabilità, il soggetto che, non sottoposto ad amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione, compie un atto in stato di incapacità di intendere o di volere (cosiddetta incapacità naturale o di fatto).
La norma costituisce una novità rispetto al codice civile previgente, in quanto l’incapacità di intendere o di volere non è più legata all’infermità mentale legittimante l’interdizione, ma può dipendere, come vedremo, da qualsiasi perturbamento psichico, finanche da eventi di natura non patologica.
L’evoluzione giurisprudenziale mostra chiaramente come, ai fini dell’annullabilità, non sia richiesto uno stato di salute coincidente con quello che giustificherebbe l’interdizione o l’inabilitazione, ma sia sufficiente un perturbamento psichico, originato o meno da una patologia, incidente sulla capacità di intendere o di volere, tale da impedire o da ostacolare una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio.
Le situazioni di debolezza riconducibili all’art. 428 c.c. sono allora persino più ampie di quelle che giustificherebbero la nomina dell’amministratore di sostegno: si pensi agli stati passionali o all’essere succube di una determinata persona.

Fonti persuasive

Nel diritto contrattuale europeo in formazione vi sono, quanto all’invalidità, disposizioni dal contenuto più ampio: l’art. 4.108 (ingiusto profitto o vantaggio iniquo) dei Principi di diritto europeo dei contratti (Lando) stabilisce che “una parte può annullare il contratto se, al momento della conclusione di esso:
fosse in situazione di dipendenza o avesse una relazione di fiducia con l’altra parte, si trovasse in situazione di bisogno economico o avesse necessità urgenti, fosse affetto da prodigalità, ignorante, privo di esperienza o dell’accortezza necessaria a contrarre; e
l’altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò e, date le circostanze e lo scopo del contratto, ha approfittato della situazione della prima in maniera del gravemente scorretta o ne ha tratto un ingiusto profitto;
su domanda della parte legittimata all’annullamento, il giudice può, ove il rimedio sia adeguato, modificare il contratto in modo da metterlo in armonia con quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza; il giudice può parimenti modificare su domanda della parte alla quale stata inviata la comunicazione di annullamento per ingiusto profitto o vantaggio iniquo, purché la parte che ha inviato la comunicazione ne sia informata prontamente da quella che l’ha ricevuta”.
Analoga norma è contenuta nei Principi Unidroit.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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