Skip to content

L’annullabilità degli atti compiuti personalmente dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno e dall’incapace legale


L’art. 1425(1) c.c. prevede il rimedio dell’annullabilità del contratto quando una parte era legalmente incapace di contrarre.
La norma, sebbene abbia una “vocazione generale”, ha in realtà un’effettiva portata precettiva soltanto per i contratti conclusi personalmente dal minore di età non emancipato, in quanto per quelli compiuti personalmente dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno (nell’ambito in cui è incapace di agire), dall’interdetto, dall’inabilitato e dal minore emancipato (limitatamente, come per l’inabilitato, agli atti di straordinaria amministrazione), essa costituisce una mera ripetizione degli artt. 396, 4122 e 4272-3 c.c.
Atti compiuti dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Cominciamo col trattare dell’art. 4122 c.c. che prevede l’annullabilità degli atti compiuti personalmente dal beneficiario, in violazione delle disposizioni “contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”.
Dalla norma si ricava chiaramente che l’annullamento non colpisce tutti gli atti appartenenti ad una categoria astratta (l’ordinaria e la straordinaria amministrazione), come accade per l’interdizione e l’inabilitazione, ma soltanto quelli per porre in essere i quali è stato nominato l’amministratore di sostegno.
Per individuare i casi di annullabilità occorre, quindi, conoscere il contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, perché l’ambito dell’incapacità di agire è delineato da questo provvedimento e solo in relazione a tale specifico ambito opera la protezione.
Atti compiuti dall’interdetto, dall’inabilitato e dal minore emancipato.
L’art. 4272 c.c. stabilisce che gli atti compiuti dall’interdetto “dopo la sentenza di interdizione” possono essere annullati; analoga disposizione è prevista per l’inabilitato all’art. 4273 c.c.
Prima della pubblicazione della sentenza di interdizione, momento in cui sorge l’incapacità legale, gli atti effettuati dall’interdicendo (e dall’inabilitando) non sono invece annullabili perché il soggetto è ancora legalmente capace, salvo che ricorrano i presupposti dell’incapacità naturale.
Per la protezione del minore emancipato (soggetto che per effetto del matrimonio acquista una ridotta capacità d’agire generale), l’art. 396 c.c. stabilisce l’annullabilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso del curatore o senza l’autorizzazione giudiziale.
Quanto al minore di età non emancipato, invece, l’annullabilità degli atti da questo direttamente compiuti è disposta, come già rilevato, dall’art. 1425 c.c., norma che in tal caso trova specifica applicazione.
Legittimati attivi dell’azione di annullamento sono il tutore, l’interdetto (per mezzo del tutore) e i suoi eredi o aventi causa, il rappresentante legale del minore (genitori o tutore) o direttamente interessato raggiunta la maggiore età, l’amministratore di sostegno, il beneficiario e i suoi eredi o aventi causa.
Il curatore, invece, non è contemplato tra i soggetti legittimati a proporre l’azione di annullamento degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza perché egli, diversamente dal tutore, non ha il potere di iniziativa per il compimento di tali atti.
L’annullamento è previsto nell’esclusivo interesse dell’incapace, pertanto non può agire in giudizio la controparte.
L’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, di amministrazione di sostegno ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.