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L’annullabilità degli atti compiuti dal rappresentante legale del minore


Il minore può acquistare diritti e assumere obbligazioni attraverso la rappresentanza legale.
I genitori hanno il potere/dovere di rappresentare i figli minori in tutti gli atti civili e di amministrarne i beni, in funzione del soddisfacimento del loro esclusivo interesse.
Spetta ai genitori decidere quali atti compiere e con quale contenuto; per quelli di ordinaria amministrazione la rappresentanza può essere disgiunta, quindi ciascun genitore può effettuare l’atto; invece, per quelli di straordinaria amministrazione, la rappresentanza deve essere congiunta.
Nell’attività di amministrazione del patrimonio altrui, i genitori sono tenuti ad osservare alcune prescrizioni legali la cui violazione determina l’annullabilità dell’atto.
Per compiere validamente un atto di straordinaria amministrazione occorre la “necessità o utilità evidente” per il figlio, nonché l’autorizzazione del giudice tutelare il quale verifica l’esistenza di tale presupposto.
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono annullabili ai sensi dell’art. 322 c.c. se posti in essere senza la preventiva autorizzazione giudiziale, ovvero se effettuati da un solo genitore in violazione della rappresentanza congiunta.
Si discute, in dottrina, se sia ammissibile l’autorizzazione tardiva, ossia rilasciata dopo il compimento dell’atto.
L’opinione prevalente, facendo leva soprattutto sulla funzione di controllo propria dell’autorizzazione, è negativa.
Tuttavia, il contratto non autorizzato può essere convalidato secondo la regola generale dell’art. 1444 c.c.
Infine, solo un cenno ad un’altra situazione che determina annullabilità dell’atto se non si osserva la cautela prevista dalla legge: l’esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
Ciò impone la nomina di un curatore speciale il quale valuterà se l’atto è vantaggioso per il rappresentato.
Questa regola, secondo la quale chi è in conflitto di interessi deve astenersi dall’esercizio del potere, è prevista anche nella disciplina degli altri casi di incapacità legale.
Qualora un contratto sia concluso dal rappresentante legale nonostante l’esistenza di un conflitto di interessi con il rappresentato, l’atto è annullabile.

Giurisprudenza

Criteri distintivi tra ordinaria e straordinaria amministrazione: in tema di amministrazione dei beni dei figli vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche:
- siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
- abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
- comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.
Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.
Illegittimità dell’assunzione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione giudiziale: è affetta da nullità radicale l’obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in nome e per conto del minore, tanto prima quando dopo che l’atto stesso sia compiuto.
Necessità di autorizzare la stipula del contratto preliminare: il contratto preliminare di vendita di un bene concluso senza la previa autorizzazione del giudice tutelare è annullabile.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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