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L’annullabilità degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno


L’art. 412 c.c. prevede l’annullabilità dell’atto compiuto dall’amministratore di sostegno “in violazione di disposizioni di legge”, e la dottrina si è chiesta quali siano queste norme la cui inosservanza determini annullabilità.
Secondo un’opinione l’espressione “violazione di legge” non alluderebbe “a qualsivoglia disposizione di legge, ma soltanto a quelle che fissano le regole procedimentali per il compimento di atti”.
Il problema è ancora aperto anche se il favor del diritto civile per gli incapaci, ricavabile da alcune norme, costituisce un argomento a favore dell’annullabilità degli atti, non necessitanti di autorizzazione giudiziale, posti in essere dall’amministratore/rappresentante in violazione delle regole di condotta.
Difficoltà ermeneutiche ha suscitato anche l’altro caso di annullabilità, previsto dall’art. 412 c.c., consistente nel compimento da parte dell’amministratore di sostegno di un atto “in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli”.
Questa espressione richiama la nozione di eccesso di rappresentanza, contemplata nell’art. 1398 c.c., fattispecie che si verifica quando il rappresentante supera i limiti che circoscrivono il potere rappresentativo.
Sono annullabili gli atti che, sebbene compresi tra quelli indicati nel decreto di nomina, abbiano violato le direttive impartite dal giudice.
Diversamente, gli atti privi di attinenza con quelli oggetto dell’incarico, ovvero non contemplati nel conferimento dei poteri all’amministratore e per i quali, quindi, il beneficiario conserva piena capacità di agire, devono essere ritenuti inefficaci, ai sensi dell’art. 1398 c.c.
In ordine alla disciplina dell’azione di annullamento, tra i legittimati attivi all’azione di annullamento vi è la novità del pubblico ministero: tale legittimazione da luogo ad un’ingiustificata diversità di trattamento rispetto alla tutela e alla curatela, ove non è prevista l’analoga impugnativa da parte del pubblico ministero degli atti del tutore e del curatore.
L’azione si prescrive in 5 anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione alla amministrazione di sostegno.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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