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Annullabilità del contratto per incapacità


Il codice contiene due norme generali sull’annullabilità del contratto per incapacità.
L’art. 1426 c.c. riguarda i raggiri usati dal minore: si prevede il contratto non è impugnabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età, ma si precisa che la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnativa del contratto.
Sicché si reagisce contro il raggiro ma non si tutela il difetto di diligenza di chi è tenuto ad un onere di diligenza.
Nell’art. 1425 c.c. si enumerano le ipotesi di incapacità e ciò richiede una nuova sistemazione a seguito delle novità normative relative all’amministrazione di sostegno.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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