Violenza di un terzo e violenza diretta contro terzi
Occorre ricordare che la violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo “e ciò a prescindere dall’essere tale violenza nota o ignota al contraente che se ne giova”.
Da ciò si è osservato che la minaccia rileva non solo quando è “deliberatamente posta in essere come tale”, ma anche nel caso in cui sia “meramente colposa, non intenzionale”.
Se, invece, la violenza è rivolta verso beni o soggetti terzi produce annullamento del contratto “anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o un ascendente di lui”.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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