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Scrittura privata autenticata nei contratti

Scrittura privata autenticata nei contratti


La scrittura privata “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta” quando vi sia:
autenticazione, ovvero in presenza di una attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza;
verificazione in giudizio;
riconoscimento in giudizio da parte di colui contro il quale la scrittura è prodotta.
La data certa della scrittura privata serve a rendere opponibile nei confronti dei terzi un atto che tra le parti è già valido e efficace.
Se la scrittura privata non è autenticata, perché si abbia data certa è necessario che l’atto abbia determinati requisiti formali o vi siano altri fattori o eventi tali da escludere ogni dubbio sull’anteriorità della formazione del documento.
L’art. 2704 c.c. prevede che la scrittura abbia data certa:
- dal giorno in cui la scrittura è stata registrata;
- dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta;
- dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici;
- dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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