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Il c.d.c. in merito alla forma del contratto


In sintesi si può concludere che:
- forme libere e volontarie e forme vincolate sono tutte manifestazioni dell’esigenza di una necessaria manifestazione di volontà;
- in taluni casi la legge prevede espressamente una forma per la validità del contratto e in quel caso l’atto senza quella formalità è senz’altro nullo;
- tali norme non sono eccezionali e la loro ratio può essere estesa in via analogica o anche in via indiretta fino a coprire ipotesi non disciplinate espressamente ma ispirate ad una medesima finalità.

Occorre precisare ancora i seguenti aspetti:
- ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento.
Il contratto si può ritenere perfezionato anche quando le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, qualora si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo;
- nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti deve essere compiuta tenendo presenti le manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti;
- con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto; in tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto autonomo assumono valore equipollente della firma mancante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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