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Significato oggettivo e soggettivo della causa nei contratti


Per i giuristi francesi dell’800 la causa ha un significato soggettivo, è lo scopo che induce ciascuno ad assumere il vincolo.
Questa soluzione ha un forte aspetto di debolezza: il contratto è nullo nel caso in cui manchi la causa, che è rimessa ad un fattore individuale e non oggettivabile.
Tutto ciò determina l’insicurezza della circolazione, che deve essere invece tutelata e resa certa.
Inizia nei primi anni del XX secolo un processo di elaborazione dogmatica e un processo normativo attraverso le quali si giunge a formulare un significato oggettivo della causa secondo i seguenti passaggi logici:
- lo spostamento di ricchezza trova causa nel negozio e non può che essere valutato dall’ordinamento.
In questa valutazione, la causa esprime la ratio, la giustificazione dello spostamento diritti; non è quindi il motivo, l’impulso, lo scopo;
- la distinzione fra causa e motivi è netta e individuata con precisione: una cosa è la motivazione individuale, lo scopo, altro è la ragione, il fondamento, la giustificazione del trasferimento.
Questo processo di oggettivazione produce un ulteriore conseguenza: la causa, oltre alla giustificazione dello spostamento di ricchezza, viene identificata e serve a distinguere i vari tipi negoziali predisposti dal legislatore (caratterizza i singoli tipi).
Alla fine di questo percorso teorico la causa svolge due attività fondamentali:
- il controllo dello spostamento di ricchezza realizzato con l’atto di autonomia;
- l’individuazione dei tipi legali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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