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Il concetto di causa e l'evoluzione giuridico-istituzionale dal fascismo alla Carta Costituzionale


Questo assetto politico, istituzionale e economico cade con la caduta del regime fascista.
Appena sei anni dopo si instaura nuovo ordine completamente diverso: la Carta Costituzionale ridisegna i rapporti tra individuo e Stato.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali, che hanno un ruolo importante nell’assetto istituzionale pluralistico che si basa, però, sui diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo.
All’art. 41 cost. si legge che: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Nel precetto costituzionale si parla di “contrasto”: non c’è l’idea di funzione.
L’interesse individuale non deve contrastare con l’utilità sociale, ma non c’è affatto una finalizzazione dell’interesse privato all’interesse sociale: l’ordine si capovolge.
Muta dunque completamente il quadro di riferimento, muta il modo di intendere il rapporto fra Stato e individuo, tra contratto e legge.
E ciò influisce sulla nozione e il ruolo della causa che la giurisprudenza e la dottrina più consapevole hanno ripensato identificandolo con una funzione non sociale ma individuale e con l’idea di una causa non astratta ma in concreto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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