Caratteristiche dell'atto di conversione
Caratteristiche dell'atto di conversione
Si è data una lettura di questi istituto anche facendo riferimento ai modelli civilistici e in particolare alla conversione del contratto nullo. Si deve riflettere se lo strumento della conversione possa servire a conservare gli effetti prodotti da un atto invalido.
La salvaguardia degli effetti sposta l'attenzione dall'atto nullo all'atto annullabile, la cui efficacia non è pregiudicata dalla presenza di una situazione invalidante la sua legittimità. È possibile comunque ricondurre allo schema della conversione una certa operatività per conservare il provvedimento illegittimo in quella che è stata la sua produzione degli effetti. Nulla impedisce all'amm. agente di procedere al riesame del suo atto precedente: anziché sottoporlo ad un provvedimento demolitorio di secondo grado,, lo si riconosce idoneo a produrre quegli effetto voluti attraverso un processo interpretativo che sana il vecchio provvedimento invalido, trasformandolo in un altro diverso atto.
Il potere di convertire il provvedimento viziato, non può che spettare in sede di riesame, all'amm procedente in primo grado: infatti l'autointerpretazione che si compie con l'adozione del provvedimento di conversione, implica un'obbligata identità tra il soggetto che emana l'atto di conversione e l'autorità che ha emanato l'atto convertito. In capo all'amm., già agente in primo grado, deve rientrare la competenza di emanare 2 atti: questo è un'ulteriore requisito che attiene all'esercizio legittimo del potere di conversione, piuttosto che al provvedimento, come invece è stato affermato da altri.
L'atto di conversione è un provvedimento nuovo, di interpretazione autentica, mediante il quale positivamente si conclude il riesame salvando gli effetti dell'atto invalido. Il provvedimento viziato infatti presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile ad altro atto provvedimentale, idoneo solo in parte a conservare gli effetti giuridici già prodotti dal primo. L'amm. interprete del proprio atto, assegna al provvedimento di conversione il compito di trasformare l'atto invalido in un nuovo provvedimento, ora per allora, senza soluzioni di continuità: l'atto invalido scompare, "risuscitato" in una nuova forma e diversa tipologia (es. provvedimento di espropriazione convertito in occupazione temporanea, l'atto di nomina convertito in un incarico a tempo determinato, al collocamento in quiescenza su domanda, convertibile in un provvedimento di pensionamento per raggiunta anzianità di servizio.
Con la sua interpretazione autentica, l'amm. salva quanto di buono ha già voluto con l'atto invalido, conservandone gli effetti con decorrenza ex tunc.
La retroattività del provvedimento di conversione salda questo con l'atto convertito, facendo propri gli effetti medio tempore prodotti.
Effetti: circa gli effetti della conversione dell'atto così convertito, si riproducono necessariamente le problematiche connesse con la forza retroattiva del provvedimento conservativo di secondo grado. Non possono essere richiamate qui le notazioni circa la tutela del terzo, il quale dalla conversione di un provvedimento invalido può facilmente ricevere pregiudizio (quest'affermazione riguarda i limiti della retroattività).
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
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