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Definizione di Sanatoria

Definizione di Sanatoria


Non esiste un provvedimento di sanatoria: in questo caso la conservazione del provvedimento invalido si ottiene mediante un meccanismo che determina un effetto di sanatoria non riconducibile ad un provvedimento di riesame.
È sempre e comunque un'ipotesi espressiva del principio di conservazione dei valori giuridici, ma senza l'attivazione di un provvedimento di secondo grado.
La sanatoria è semplice: manca un atto preparatorio, richiesto per lo svolgimento del procedimento di primo grado, così il provvedimento finale risulta viziato. La situazione invalidante sarà determinata con l'intervento successivo dell'atto mancante alla fattispecie procedimentale (l'atto viene emesso in via di sanatoria). Chi gestisce questo meccanismo? Non si comprende in nome di quale principio l'interprete possa di volta in volta decidere se sia consentita o meno questa inversione di ordine cronologico prevista invece dalla norma per le sequenze seriali di un procedimento amm. E' necessario individuare la ratio della mancanza dell'atto preparatorio (ad es. se questo non è mai stato chiesto dall'amm. agente; oppure se è stato chiesto, è stato rilasciato tardivamente, cioè dopo l'emanazione illegittima dell'atto finale, conclusivo del procedimento di primo grado: l'adozione ex post di un atto preparatorio non avviene per una specifica ulteriore richiesta, né dell'amm. né del privato.
L'amm. domina del procedimento principale dovrà avvertire l'opportunità di richiedere direttamente o dal privato, l'atto preparatorio mancante, attivando così quel subprocedimento che avrebbe dovuto svolgersi ex ante nell'ambito della fattispecie procedimentale. È una valutazione che spetta all'amm. che in collaborazione con il privato, al fine di ottenere in via sanatoria l'atto conclusivo del subprocedimento, con il quale viene eliminata la soluzione invalidante il provvedimento.
Ma sarà una valutazione che sarà anche apprezzata dall'autorità agente nel subprocedimento, la quale dovrà appunto ponderare se e come emanare il suo atto per sanare il provvedimento viziato: l'amm. domina del subprocedimento è a conoscenza dell'invalidità e dovrà valutare se e come emanare il suo atto, ora per allora. Sarà dunque un delicato riesame che potrà concludersi con l'adozione di un atto preparatorio positivo se l'autorità riterrà oggi adottabile quell'atto che avrebbe dovuto o potuto emanare ieri.
C'è comunque un provvedimento la cui invalidità può essere superata soltanto se l'atto preparatorio emesso in via di sanatoria, risulterà strutturalmente funzionale: autorizzazione, nulla osta, accertamento tecnico.., per produrre l'atteso effetto di sanatoria, dovranno risultare non in contrasto, sebbene funzionali a quel regolamento di interessi disciplinato dal provvedimento invalido.
Questa valutazione finale in termini conservativi dell'atto viziato non potrà che spettare all'amm. agente in primo grado.
Questa soluzione si riscontra anche nell'altra ipotesi di tardiva emanazione dell'atto preparatorio: l'amm. che ha chiuso il proprio subprocedimento non sa nemmeno che il procedimento principale si è concluso con l'emanazione del provvedimento invalido. È escluso quindi che sia la stessa a procedere alla valutazione in termini di sanatoria dell'atto viziato: sarà l'autorità domina nel procedimento principale a procedere alla valutazione ponderativa dell'atto emesso ex post al fine di una sua possibile utilizzazione in via di sanatoria.
Tutte le apparenti diverse forme di sanatoria sono riconducibili ad un meccanismo unitario: c'è un atto conclusivo di un subprocedimento che interviene successivamente alla terminazione del procedimento di primo grado nel quale invece avrebbe dovuto ex ante prodursi. Tale intervento ex post dell'atto, a suo tempo preparatorio, sana il provvedimento invalido se l'amm ha ragione di ritenere tale atto emesso in via di sanatoria, perché non in contrasto con la ponderazione effettuata nel provvedimento di primo grado. In diversa ipotesi non c'è effetto di sanatoria: l'atto rimane invalido malgrado l'emanazione tardiva del suo atto preparatorio.
Altri meccanismi sanatoria
Mentre è pacifica l'adozione in via sanatoria dei provvedimenti autorizzatori, dei nulla osta, delle approvazioni, degli accertamenti tecnici, minore consenso viene riservato alle proposte, che come atti di iniziativa non potrebbero venire emanate in un momento successivo a quello in cui avrebbe potuto prendere vita l'avvio del procedimento.
Identicamente dottrina e giurisprudenza escludono l'audizione ex post, in sede di sanatoria, di un parere obbligatorio omesso nel procedimento di primo grado o non valutato perché giunto tardivamente. In proposito si crede ancora all'effetto preclusivo per la sanatoria determinata dalla funzione dell'organo consultivo, di illuminare preventivamente gli organi attivi dell'amm.
Comunque se il parere sentito ex post conforta la soluzione adottata nel provvedimento invalido, si dovrebbe valutarlo in sede di sanatoria, utile per conservare l'atto viziato.  
L'effetto di sanatoria ha una temporalità ex tunc: l'adozione ex post dell'atto preparatorio, carente nella fattispecie procedimentale, sana ora per allora l'atto invalido, sicché la sanatoria opera in termini retroattivi. Si riproducono le problematiche con riferimento alla tutela delle posizioni consolidatesi in capo al terzo.
Non rientra nel meccanismo della sanatoria in un certo tipo di ipotesi percepibile con il verificarsi in tempi successivi, di un presupposto mancante al momento dell'emanazione del provvedimento di primo grado: ad es., la vacanza di un posto per il provvedimento di nomina, la proprietà dell'area edificabile per la concessione edilizia, sono presupposti di legittimità la cui mancanza può essere poi superata con altri strumenti (/riforma, rettifica..).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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