L'iniziativa nel procedimento amministrativo
L'iniziativa nel procedimento amministrativo
E' communis opinio che il procedimento possa essere iniziato su richiesta di parte o d'ufficio: il privato istante e l'amm. procedente come soggetti legittimati ad aprire il procedimento con uno specifico atto di avvio alla procedura (la disposizione distingue le ipotesi in cui "il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza" da quelle in cui "debba essere iniziato d'ufficio"). Ma la realtà è molto più complessa!
Nell'esercizio discrezionale di un potere amministrativo l'autorità può interrogarsi sulla convenienza di principiare o meno il procedimento: e questo avviene nella maggioranza dei procedimenti amministrativi, il cui avvio è determinato da una libera scelta dell'autorità domina.
C'è una ulteriore ipotesi che prevede che il procedimento possa iniziare anche su richiesta (con un atto) di altra amministrazione, diversa da quella procedente; l'atto di proposta è significativo come provvedimento amministrativo che attiva la p.a. ad iniziare il procedimento: questa sarebbe una sicura ipotesi in cui si dovrebbe procedere obbligatoriamente, non d'ufficio, ma su richiesta di altra amministrazione.
L'inizia può essere assunta, relativamente ai soggetti, dal privato interessato al provvedimento finale, da una amministrazione richiedente, dalla stressa amministrazione, che in quanto domina del procedimento potrà o dovrà provvedere ad in iniziare, gestire, concludere il medesimo.
In ogni caso il soggetto pubblico, attributario del potere, è richiamato all'attivazione dello stesso nell'ambito di un preciso contenitore, cioè il procedimento, che assume la forma rituale dell'esercizio della funzione, intesa quale cura concreta di quell'interesse pubblico affidato all'amm. agente e procedente.
Nell'ipotesi di iniziativa del privato, la domanda (richiesta, istanza..) è atto formale di apertura del procedimento qualora si colleghi con una situazione soggettiva di questi pretensiva nei confronti dell'amministrazione.
L'inizio del procedimento è obbligatoria perché l'amministrazione è tenuta ad esercitare il suo potere a fronte della richiesta che il privato formula al fine di ottenere un provvedimento che consenta la soddisfazione della legittima pretesa.
Diritti soggettivi e non solo interessi legittimi possono risultare così pretensivi nei riguardi dell'amm., la quale con l'istanza dovrà obbligatoriamente procedere per ponderare l'interesse pubblico primario, in relazione all'interesse privato introdotto dall'atto di iniziativa del cittadino.
Autorizzazioni, concessioni, ammissioni... sono tipici provvedimenti che, in quanto allargano la sfera giuridica del destinatario, conseguono necessariamente a procedimenti iniziati su domanda del medesimo. Ma questo non esclude che atti, in apparenza restrittivi per il destinatario possono essere avviati su istanza di parte: es. notifica di vincolo per un bene culturale, sollecitata dallo stesso privato, desideroso di ottenete (magari per motivi fiscali) il precetto impositivo.
L'istanza, se non è espressione di una situazione soggettiva pretensiva, può comunque essere intesa come sollecitazione del cittadino affinché l'amm. tributaria del potere lo eserciti effettivamente nel caso concreto: denunce, esposti, richieste... hanno quindi un diverso valore, non già atti formali di iniziativa per l'apertura di un procedimento, ma informazioni che discrezionalmente saranno vagliate dall'amm., cui compete la scelta di ovviare o meno il procedimento, non più ad iniziativa di parte, ma d'ufficio.
Continua a leggere:
- Successivo: Il principio della partecipazione democratica
- Precedente: Il responsabile del procedimento amministrativo
Dettagli appunto:
-
Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.