Repressione della condotta antisindacale
ART.28 – LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Lo Statuto riconosce al sindacato l’esercizio di diritti nell’ambito dell’impresa, e gli attribuisce il potere di agire in giudizio a tutela degli stessi.
Se il datore ha comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà e attività sindacale e sciopero, i sindacati del luogo delle associazioni nazionali possono ricorrere al tribunale del luogo il quale nei due giorni successivi convoca le parti e con sommarie informazioni se ritiene sussistente la violazione ordina al datore con decreto motivato e esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto è valida fino a sentenza.
Contro il decreto è ammesso ricorso al tribunale stesso entro 15 giorni dalla comunicazione che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore che non ottempera è punito art.650 c.p. (arresto fino a tre mesi o 206 €)
Il sindacato non può agire in giudizio per tutelare interessi singoli del lavoratore ma solo collettivi. Può invece agire quando l’interesse del singolo viene leso contemporaneamente all’interesse sindacale (es. trasferimento per discriminazione sindacale).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Galantino
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2009
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