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Riforma del TITOLO V


art. 119 della costituzione:
- autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- i comuni, le province, le città e le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie;
- esiste un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Art. 117:
la legislazione è divisa in tre materie:
1. esclusiva statale;
2. legislazione concorrente: in sanità lo stato definisce i principi generali e le regioni, rispettandoli, scelgono il modello organizzativo che preferiscono;
3. legislazione esclusiva regionale: per ogni materia non espressamente riservata all'esclusiva statale.
Schema “autonomia regionale nel finanziamento 2000”: l' IRAP è ciò che la regione ricava per finanziare la sanità. Il resto lo mette lo stato con il FSN. La lombardia è la regione che da sola, riesce a coprire più del 70& della spesa sanitaria: è la migliore.
Dal grafico, tuttavia, possiamo evincere come il nostro sia un paese a doppia velocità: attualmente, nessuna regione riesce a coprire tutte le spese da sola, ma alcune regioni potrebbero arrivarci prima di altre.
La legge 229/99 rimane legge dello stato per tutte quelle regioni che ancora non hanno una loro legge sanitaria regionale: la 229/99 supplisce le carenze di quelle regioni.
Concludendo, possiamo affermare – osservando il federalismo sanitario a livello internazionale – che questo funziona bene in paesi molto omogenei, nei paesi come il nostro, però, può diventare un problema in termini di coesione sociale.

Tratto da ECONOMIA SANITARIA di Angela Tiano
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