Inaccettabilità della soluzione accolta dalla giurisprudenza prevalente
Inaccettabile appare, innanzitutto, la soluzione, oggi prevalente, secondo cui si avrebbe questa triplice necessaria conseguenza:
- al provvedimento camerale sarebbe da riconoscere piena attitudine al giudicato formale e sostanziale: con esclusione del regime di modificabilità e revocabilità in ogni tempo;
- ad attenuazione della sommarietà del procedimento camerale;
- il provvedimento camerale emanato in sede di reclamo sarebbe ricorribile in cassazione.
Una simile soluzione privilegia l’esigenza di semplificazione/accelerazione a tutto scapito dell’opposta esigenza di garantire la possibilità di avvalersi delle garanzie offerte dalla cognizione piena, perché cognizione piena significa soprattutto predeterminazione legislativa delle forme e dei termini.
Ma ancora: la soluzione in esame finisce con il cancellare il proprium dei provvedimenti camerali consistente nella loro assenza di attitudine al giudicato e con il pretermettere del tutto la possibilità di ricondurre tali ipotesi nell’ambito di quei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi privi per definizione di attitudine al giudicato e non escludenti la possibilità del successivo ricorso alla cognizione piena.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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