Scrittura privata autenticata nei contratti
Scrittura privata autenticata nei contratti
La scrittura privata “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta” quando vi sia:
autenticazione, ovvero in presenza di una attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza;
verificazione in giudizio;
riconoscimento in giudizio da parte di colui contro il quale la scrittura è prodotta.
La data certa della scrittura privata serve a rendere opponibile nei confronti dei terzi un atto che tra le parti è già valido e efficace.
Se la scrittura privata non è autenticata, perché si abbia data certa è necessario che l’atto abbia determinati requisiti formali o vi siano altri fattori o eventi tali da escludere ogni dubbio sull’anteriorità della formazione del documento.
L’art. 2704 c.c. prevede che la scrittura abbia data certa:
- dal giorno in cui la scrittura è stata registrata;
- dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta;
- dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici;
- dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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