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L'art. 1367 c.c.: principio di conservazione del contratto


L’art. 1367 c.c. esprime il cosiddetto principio di conservazione del contratto.
La regola stabilisce che in presenza di un dubbio su una clausola o sul contratto, l’interprete deve privilegiare, tra i significati astrattamente plausibili, quello utile, cioè quello che consenta alla clausola o al contratto di produrre un qualche effetto giuridico.
La norma costituisce principio generale in materia di interpretazione.
Il principio di conservazione dovrebbe essere inteso come “miglior effetto possibile riguardo al caso concreto”.
Si nega che l’art. 1367 c.c. possa condurre ad un’interpretazione sostitutiva delle determinazioni dei contraenti.
In tal caso in giurisprudenza si è escluso che il principio di conservazione possa essere posto a fondamento della conversione sostanziale del contratto nullo.
Tale principio può al più consentire di mantenere il contenuto del contratto, ma non anche di ridurlo o trasformarlo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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