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L'art. 1368 c.c.: pratiche interpretative


Ai sensi dell’art. 13681 c.c. “le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”.
L’art. 13682 c.c. specifica poi che “nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa”.
La norma fa emergere la nozione di uso interpretativo.
La ratio sottesa alla norma è l’uniformità piuttosto che la comune intenzione delle parti, la quale è inconoscibile dal momento che l’apertura alle regole dell’interpretazione oggettiva deriva proprio dal fallimento di quelle in tema di interpretazione soggettiva.
Si è rilevato come i criteri individuati dalla norma in esame non siano più adeguati all’attuale realtà dei traffici giuridici, in quanto non sempre è possibile individuare un luogo di conclusione del contratto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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