L’interpretazione del contratto dei consumatori
Gli artt. 34 e 35 c.d.c. pongono il problema di coordinare tali disposizioni con la disciplina generale dell’interpretazione e sono diverse le ricostruzioni offerte dalla dottrina:
per una prima teoria anche il contratto non negoziato stipulato fra professionista e consumatore deve essere interpretato secondo i criteri posti dall’art. 1362 c.c. graduando i criteri esegetici.
Dapprima un’esegesi soggettiva volta a cogliere la comune intenzione e solo se permane il dubbio sul significato, l’interpretazione oggettiva;
una diversa teoria reputa che al contratto non negoziato tra professionista e consumatore non sia applicabile il criterio dell’interpretazione soggettiva e ciò con varie giustificazioni tecniche:
- alcuno distingue tra contratto concluso mediante condizioni generali di contratto per il quale non opererebbe il criterio soggettivo e contratto predisposto da una parte ove tale criterio troverebbe ancora spazio;
- altri esclude in ogni caso i criteri soggettivi stante “l’assoluta assenza in questi casi di una comune determinazione programmatica”; sicché i criteri interpretativi si ridurrebbero - all’analisi del tenore letterale e al criterio più favorevole al consumatore: ne esegue l’idea di un doppio binario per i contratti disciplinati dal codice civile e i contratti dei consumatori;
- altri ancora attribuiscono, nei contratti non negoziati, un ruolo centrale dell’art. 1366 c.c. che consentire di filtrare valori e principi dell’ordinamento e di operare un controllo sostanziale sul contratto;
- altri ancora reputa inapplicabile gli artt. 1362 e 1366 c.c., ritenendo invece applicabili gli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., in base al testo dell’art. 345 c.d.c. che avrebbe funzione interpretativa e non solo probatoria.
La soluzione è condivisibile per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 1362 c.c., mentre dev’essere respinta per quanto attiene all’art. 1366 c.c.: ciò perché la regola della buona fede, come si è detto, svolge un compito primario nel fissare il contenuto del contratto e nel necessario richiamo dei diritti e obblighi che sorgono per le parti.
Tale funzione è ultimissima anche nell’interpretazione dei contratti fra un professionista e un consumatore.
Occorre valorizzare l’art. 34 c.d.c. il quale adotta un ulteriore canone di totalità rispetto all’art. 1363 c.c. dando rilievo alle clausole di un altro “contratto collegato o dipendente” e alle “circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto”.
Ciò comporta che nel contratto non negoziato il testo perda la sua centralità divenendo “un tassello da inserire nel contesto, che travalica i confini del contratto investendo fattori esterni che lo circondano”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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