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L'art. 1369 c.c.: espressioni polisense


L’art. 1369 c.c. stabilisce che “nel dubbio” le espressioni che possono avere più significati devono essere interpretate “nel senso più conforme alla natura e all’oggetto del contratto”.
Il termine “oggetto” individua “la descrizione strutturale dell’effetto giuridico”; “natura”, invece, non indica un criterio extra-normativo, ma esprime il “contenuto della disciplina normativa” e si presenta come “critica e astratta”, ricavabile dalla “conformazione legale del negozio” e “non dai concreti interessi delle parti o dalle cose”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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