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La pubblicità legale


Il codice civile, già nel 1942, prevedeva l’istituzione del registro delle imprese: una forma di pubblicità legale cui dovevano essere sottoposti determinati atti e fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili ai terzi.
La previsione del codice, però, è rimasta inattuata per oltre 50 anni.
Finalmente con la l. 580/93 e il successivo regolamento di attuazione d.p.r. 581/95, il registro delle imprese è stato istituito.
Il regime che ne risulta è il seguente:

Soggetti obbligati

Devono iscriversi nel registro delle imprese tutti gli imprenditori indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata e dalle dimensioni, con l’eccezione delle imprese-organo che non esercitino in via esclusiva o principale l’attività di impresa.

Atti e fatti da iscrivere

Sono dettagliatamente indicati dal codice e da leggi speciali in relazione ai diversi soggetti obbligati.
In linea generale sono soggetti a iscrizione tutti gli elementi identificativi dell’imprenditore e dell’impresa necessari per garantire, sia all’imprenditore sia ai terzi che con lui in contatto, sicurezza nello svolgimento degli affari.
Vale per l’iscrizione il principio di tassatività: possono e devono essere iscritti solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge.
La violazione delle norme in tema di iscrizione è punita con sanzioni amministrative.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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