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Effetti della pubblicità legale

 
Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno efficacia dichiarativa.
L’atto o fatto iscritto è opponibile ai terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza.
Di converso, se la pubblicità è omessa, chi doveva richiederla non può opporre il fatto o l’atto non iscritto ai terzi, “a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.
Il principio base dell’efficacia dichiarativa subisce una serie di deroghe in relazione alle caratteristiche del soggetto oppure dell’atto o fatto iscritto:
- per quanto riguarda i soggetti, per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità non ha valore dichiarativo, ma solo di notizia (non rende, cioè, l’atto o il fatto di per sé opponibile ai terzi in virtù della semplice iscrizione), tranne per l’imprenditore agricolo;
- per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità valore diverso da quello dichiarativo:
- per l’atto costitutivo di società di capitali l’iscrizione ha effetto costitutivo;
- in certi casi l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di una determinata disciplina (per esempio, la società in nome collettivo esiste a prescindere dall’iscrizione nel registro delle imprese che rileva solo sul piano dell’applicazione di una disciplina differenziata);
- in altri casi l’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non è opponibile al terzo di buona fede oppure l’effetto dichiarativo si realizza solo se chi ha iscritto in buona fede.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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