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Le scritture contabili


La tenuta di un’ordinata contabilità e della documentazione relativa all’attività svolta è un presupposto intrinseco di ogni attività economica.
Sembrerebbe quindi superfluo stabilire per legge un obbligo di tenere la contabilità.
L’esistenza di una ordinata contabilità serve, tuttavia, anche a proteggere interessi ulteriori rispetto a quelli dell’imprenditore.
Il fondamento dell’obbligo consiste nell’esigenza, in caso di dissesto dell’impresa, di ricostruire a posteriori cause della crisi ed eventuali beneficiari di atti di distrazione.
Tanto è vero che la mancata o la disordinata tenuta della contabilità assurge, in caso di fallimento, al rango di fattispecie di rilevanza penale, severamente punita: la bancarotta, a seconda dei casi, semplice o fraudolenta.

Soggetti obbligati

Nel sistema del diritto commerciale, le scritture contabili sono obbligatorie solo per i soggetti tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e per gli enti pubblici territoriali, in relazione alle imprese-organo esercitate.

Scritture contabili assolutamente e relativamente obbligatorie

Obbligatoriamente qualsiasi imprenditore commerciale non piccolo e qualsiasi società commerciale devono tenere:
- il libro giornale, è una scrittura assolutamente obbligatoria che indica in ordine cronologico tutte le operazioni attive e passive relative all’impresa;
- il libro degli inventari, è una scrittura assolutamente obbligatoria ove si trovano, invece, a intervalli regolari, le fotografie dello stato dell’impresa.
In questo libro, infatti, sono raccolti gli inventari che devono essere redatti all’inizio dell’impresa, nonché alla chiusura di ogni esercizio annuale.
L’inventario consiste nell’indicazione e valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore.
Si chiude con il bilancio, e con il conto dei profitti e delle perdite, dal quale devono risultare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite;
- le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, sono scritture relativamente obbligatorie, per esempio, a seconda dei casi, il libro mastro (ordinato per controparte), il libro cassa, il libro delle scadenze cambiarie, i libri contabili richiesti da leggi tributarie (il libro magazzino) e lavoristiche (il libro paga).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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