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Modalità di tenuta del registro


Il registro è tenuto su base provinciale dalle camere di commercio con modalità informatiche.
L’ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è soggetta alla vigilanza di un giudice delegato (giudice del registro) nominato dal presidente del tribunale.
Le sezioni del registro sono:
1. una sezione ordinaria, nella quale devono iscriversi i soggetti che vi erano tenuti secondo l’originaria previsione del codice civile:
- gli imprenditori commerciali non piccoli;
- tutte le società commerciali;
- i consorzi con attività esterna;
- i gruppi europei di interesse economico;
- gli enti pubblici economici;
- le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale della loro attività;
2. due sezioni speciali, nella prima devono iscriversi:
- i piccoli imprenditori commerciali;
- gli imprenditori agricoli;
- le società semplici;
- gli artigiani;
nella seconda:
-le società tra avvocati.

Prima di effettuare un’iscrizione, l’ufficio deve procedere a un controllo di regolarità formale, ossia accertare che l’atto o fatto rientri tra quelli di cui la legge richiede l’iscrizione e che la documentazione sia formalmente regolare.
Controverso è se, tra le funzioni di controllo dell’ufficio, rientri anche la verifica della validità dell’atto.
Avverso il provvedimento motivato con il quale viene rifiutata l’iscrizione è possibile reclamare entro 8 giorni davanti al giudice del registro.
Questi provvede con decreto a sua volta reclamabile in tribunale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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