DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE:
Gli appunti affrontano i seguenti argomenti: Nomina degli amministratori, requisiti amministratori, divieto di concorrenza, amministratore persona giuridica, cessazione incarico di amministratore, sostituzione degli amministratori, struttura e funzionamento della amministrazione, presidente consiglio di amministrazione, articolazione consiglio di amministrazione, compenso amministratori, obblighi degli amministratori, assetti, direttore generale, la rappresentanza, la responsabilità degli amministratori, i controlli sulla gestione, il controllo esterno, categorie di azioni e quote, competenze degli amministratori, il controllo interno, la revisione contabile, modello monistico e dualistico, gruppi di società, responsabilità amministrativa. Anno accademico: 2017 - 2018
Dettagli appunto:
- Autore: Mattia Fontana
- Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro
- Facoltà: Economia
- Corso: Amministrazione e Gestione delle Imprese
- Esame: Diritto del governo delle imprese
- Docente: Fregonara Elena
Indice dei contenuti:
- 1. Nomina degli amministratori
- 2. NOMINA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
- 3. NOMINA NELLA SRL
- 4. NOMINA NELLA SRL
- 5. NOMINA NELLE SOCIETÀ QUOTATE
- 6. NOMINA NELLE SOCIETÀ VIGILATE
- 7. NOMINA NELLE COOPERATIVE
- 8. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI
- 9. SOCIETÀ DI PERSONE
- 10. SPA
- 11. SOCIETÀ QUOTATE
- 12. SOCIETÀ VIGILATE
- 13. SOCIETÀ PUBBLICHE
- 14. SRL
- 15. COOPERATIVE
- 16. DIVIETO DI CONCORRENZA
- 17. AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA
- 18. ESAME DELLA GIURISPRUDENZA
- 19. CESSAZIONE DALL’INCARICO DI AMMINISTRATORE
- 20. SOCIETÀ DI CAPITALI
- 21. REVOCA GIUDIZIARIA
- 22. SOCIETÀ VIGILATE, PUBBLICHE E COOPERATIVE
- 23. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- 24. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
- 25. COME FUNZIONA L’ORGANO AMMINISTRATIVO?
- 26. SOCIETÀ QUOTATE
- 27. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE BANCHE
- 28. AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA
- 29. L’ARTICOLAZIONE
- 30. RIPARTO VERTICALE DELLE COMPETENZE
- 31. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
- 32. OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI
- 33. IL DIRETTORE GENERALE
- 34. LA RAPPRESENTANZA
- 35. LA RESPONSABILITÀ
- 36. I CONTROLLI SULLA GESTIONE
- 37. IL CONTROLLO ESTERNO
- 38. CATEGORIE DI AZIONI E QUOTE E I RIFLESSI SUL GOVERNO SOCIETARIO
- 39. COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI
- 40. Le interferenze
- 41. RESPONSABILITÀ DELL'AZIONISTA
- 42. IL CONTROLLO INTERNO ISTITUZIONALE
- 43. COLLEGIO SINDACALE
- 44. DOVERI E POTERI NELLE SOCIETÀ QUOTATE
- 45. La revisione contabile
- 46. Sistema di controllo interno
- 47. MODELLI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO – DUALISTICO E MONISTICO
- 48. GRUPPI DI SOCIETÀ O ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
- 49. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
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DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana Gli appunti affrontano i seguenti argomenti: Nomina degli amministratori, requisiti amministratori, divieto di concorrenza, amministratore persona giuridica, cessazione incarico di amministratore, sostituzione degli amministratori, struttura e funzionamento della amministrazione, presidente consiglio di amministrazione, articolazione consiglio di amministrazione, compenso amministratori, obblighi degli amministratori, assetti, direttore generale, la rappresentanza, la responsabilità degli amministratori, i controlli sulla gestione, il controllo esterno, categorie di azioni e quote, competenze degli amministratori, il controllo interno, la revisione contabile, modello monistico e dualistico, gruppi di società, responsabilità amministrativa. Anno accademico: 2017 - 2018 Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro Facoltà: Economia Corso: Amministrazione e Gestione delle Imprese Esame: Diritto del governo delle imprese Docente: Fregonara Elena1. Nomina degli amministratori Cosa utilizzeremo nel corso? codice civile; TUF; leggi speciali; regolamenti circolari (normativa secondaria); clausole statutarie; codice di autodisciplina; patti parasociali (accordi tra soci che si affiancano allo statuto); regolamenti assembleari; prassi/usi e consuetudini; massime notarili. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Di norma, la nomina degli amministratori proviene dai soci. Sono questi ultimi a scegliere i loro gestori. Tuttavia ci sono regole e sistemi differenti a seconda che si tratti di società di persone o di capitali. Investitura formale è un incarico formalmente dato ad un soggetto. Nelle società di persone non si parla di nomina perché c’è una norma che dice che salvo diversamente previsto, tutti i soci sono amministratori. Quindi in assenza di investitura formale c’è una norma che indica chi sono gli amministratori. Amministratore di fatto non ha un investitura formale (non si può parlare di nomina). Nella SPA c’è l’ipotesi dell’amministratore nominato: [In tutti questi casi c’è un’investitura formale che però non proviene dai soci.] Nelle SPA c’è la possibilità di avere azioni a voto plurimo (nelle SPA chiuse) o maggiorato (in quelle aperte) particolare influenza di un azionista che ha più potere nella scelta degli amministratori. Nella SRL possibilità di nomina da parte del golden share. Patti parasociali forma di controllo di alcune decisioni attraverso i sindacati di voto. L’amministratore deve accettare l’incarico, di cui si deve dare informazione attraverso l’iscrizione del registro delle imprese (l’amministratore deve risultare dal R.I.). Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 2. NOMINA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE Nel codice civile non c’è una norma. La regola principale è l’articolo 2257 c.c. Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione. Quindi, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascun socio. Art. 2259. Revoca della facoltà di amministrare. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. Dall’art 2259 si deduce che l’amministratore può essere nominato con contratto sociale o atto separato. L’art 2259 è una norma suppletiva. Nella SAS ci sono due categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari (coloro che possono essere nominati amministratori -> possono essere amministratori ma non lo sono di diritto). Può esserci un’investitura formale che può derivare dal contratto sociale (il quale si modifica all’unanimità art. 2252) o atto separato (con il quale vengono nominati gli amministratori in un momento successivo alla costituzione della società). Il vantaggio dell’atto separato è che non si avrà il problema della modifica del contratto sociale, il quale richiede l’unanimità. Maggioranze per la nomina il c.c. non dice nulla. Il metodo collegiale è facoltativo perché è tipico delle società di capitali. Potrebbe essere necessaria l’unanimità. L’unica indicazione la troviamo nell’articolo 2319. Art. 2319. Nomina e revoca degli amministratori. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. La SRL dopo la riforma è più vicina alle società di persone. La SRL usa la normativa delle società di persone e queste a loro volta possono usare quella delle SRL, secondo alcuni autori. Si può immaginare che la nomina possa venire anche da un socio. SPA che hanno adottato il modello tradizionale. Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ordinaria (articolo 2364). L’assemblea proviene dalle nomine da parte dei soci ed è formata da soci aventi diritto di voto. Art.2383 Nomina e revoca degli amministratori. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2249. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Altre eccezioni: COOPTAZIONE Altro sistema di nomina. Si ha quando viene meno uno o più amministratori ma rimane la maggioranza di essi nominati dall’assemblea. Quelli rimasti hanno la possibilità di nominare un amministratore con l’approvazione del collegio sindacale. Si tratta di una nomina temporanea. Primi amministratori quelli nominati nell’atto costitutivo. ART 2328 c.c. Atto costitutivo -> nr 11 la nomina dei primi amministratori e sindaci... Gli amministratori successivi sono nominati dall’assemblea o dai titolari di strumenti finanziari partecipativi. Restano in carica per 3 esercizi sociali. ECCEZIONE art 2351 5° comma -> i titolari di strumenti finanziari partecipativi hanno il diritto di nominare un componente indipendente dell’organo amministrativo. Art.2351 Diritto di voto. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano I titolari di strumenti finanziari partecipativi non sono necessariamente soci (possono esserlo ma non lo sono sempre). Gli strumenti finanziari partecipativi sono introdotti per dare la possibilità di apportare prestazioni d’opera o di servizi. Questi strumenti sono ibridi perché non sono né azioni né obbligazioni. L’amministratore nominato dai titolari di questi strumenti è un amministratore come tutti gli altri. È lo statuto che stabilisce come può essere esercitato il diritto di nomina di un componente dell’organo amministrativo. I titolari sono legati alla società da un rapporto di credito. Art 2409 amministratore giudiziario -> eccezione (si vedrà successivamente). Art 2368 1°comma: lo statuto può stabilire norme particolari per la nomina delle cariche sociali. Art.2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando e rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. Art 2369 4°comma: non è consentito richiedere maggioranze più elevate tranne per la nomina e revoca delle cariche sociali (non per la 2° convocazione dell’assemblea). Art.2369 Seconda convocazione e convocazioni successive. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351. VOTO DI VISTA art 2368. Il voto di vista è un meccanismo che consente di far rappresentare nell’organo amministrativo anche le minoranze. Esistono due configurazioni: 1. liste bloccate: si prevede che ciascun socio posso presentare una lista di candidati con un nr di candidati inferiori a quelli che devono essere nominati. Ad esempio : nr tot 5 Lista A: 3 persone candidate (e ha ottenuto la maggioranza) Lista B: 4 persone candidate Allora verranno eletti 3 della lista A e 2 della lista B per un totale di 5. (vengono presi tutti quelli della lista che ha ottenuto la maggioranza e se ci sono ancora dei posti vengono presi gli altri delle liste che non hanno ottenuto la maggioranza). 2. voto di lista proporzionale: ad esempio abbiamo una società che ha capitale 100. So che socio A=50%; B=30% e C=20%. Bisogna nominare 10 componenti per formare il CdA. Ciascun socio presenta una lista con 5 candidati. Allora avremo che: Il voto proporzionale può essere previsto nelle società chiuse. Il voto può essere scalare o limitato a un tetto massimo. Voto cumulativo -> l’azionista dispone di un numero di voti pari al nr di azioni possedute * nr degli amministratori da nominare. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE MASSIMA NOTARILE è un ulteriore fonte. Ci sono vari distretti notarili (Roma, Milano, uno in Veneto, a Firenze, Pistoia, Prato, ecc) che producono massime notarili le quali rappresentano un altro punto di riferimento. Non sono legge bensì interpretazione della legge. Massima 142 del Consiglio notarile di Milano del 19/05/2015 si occupa di categorie di azioni e nomina di amministratori e sindaci. Sappiamo che è possibile di introdurre nello statuto clausole che attribuiscano a una o più categorie di azioni il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo. Questa massima conferma questa possibilità. E perché afferma che è possibile? Dal 2003 è possibile che i titolari di strumenti finanziari, ai sensi degli articoli 2346 e 2351, possono nominare un componente indipendente dell’organo di gestione. Sempre dal 2003, in forza dell’art 2348 3°comma, è concessa un’ampia autonomia statutaria alla società per cui le SPA possono creare categorie di azioni dotate di diritti diversi. Nel 2014 è stata introdotta una novità nell’ambito dell’art 2351, in particolare al 4° comma. Prima del 2014 questo comma diceva che era vietato il voto plurimo. Oggi è ammesso. Quindi viene data la possibilità di creare azioni che, invece di attribuire un solo voto, attribuiscono fino a 3 voti. Queste 3 novità (due del 2003 e una del 2014) confermerebbero che è derogabile quel principio per il quale gli organi sociali dovrebbero essere sempre nominati collegialmente in assemblea. Il Consiglio notarile di Milano si pone un altro problema cioè se questa azioni possano nominare la maggioranza o la totalità dei componenti dell’organo di gestione. Secondo il Consiglio notarile di Milano questo è possibile. Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato nella massima 15 del 2010 sostengono che le categorie di azioni che possono nominare i componenti dell’organo di gestione possono nominare solo una componente minoritaria, a meno che tale categoria rappresenti la maggioranza dei voti esercitabili. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 3. NOMINA NELLA SRL I componenti del CdA sono eletti a tempo indeterminato, se non diversamente previsto. La designazione dei primi amministratori avviene con atto costitutivo. Proprio perché gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato, non è chiaro se la nomina degli amministratori nell’atto costitutivo faccia parte della parte “duratura” dell’atto costitutivo (cioè quella parte che per modificarla occorre una delibera dell’assemblea) [nella SRL le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberate dall’organo collegiale, cioè l’assemblea. Nelle SRL non si parla di assemblea ordinaria o straordinaria]. Questo resta un dubbio legato al fatto che la nomina è a tempo normalmente indeterminato. Gli amministratori nominati in un momento successivo sono nominati con decisione dei soci. L’art 2479 ci dice che tra le decisioni dei soci c’è anche la nomina degli amministratori. Nelle SRL ci sono le decisioni dei soci e le decisioni delle assemblee. Art.2479 Decisioni dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione . In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; …. Le decisioni dei soci sono modalità di assunzione delle decisioni non collegiali. L’assemblea è un organo collegiale. L’organo collegiale non è sempre obbligatorio: diventa obbligatorio solo rispetto ad alcune delibere (ad es: modifica dell’atto costitutivo). Per capire come funziona la nomina degli amministratori nelle SRL occorre leggere due norme che ad una prima lettura sembrerebbero tra loro contraddittorie: l’art 2475 1° comma e l’art 2479 2° comma nr 2. Art.2475 Amministrazione della società Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Art.2479 Decisioni dei soci In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; Da una parte si dice che l’amministrazione è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci, salvo che non sia diversamente previsto. Dall’altra, la nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo, è riservata alla competenza dei soci. Sembrerebbero contraddirsi. Queste due norme vanno lette Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE necessariamente all’articolo 2468 3°comma Art.2468 Quote di partecipazione. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione. I soci possono nominare gli amministratori con decisione dei soci ma, se l’atto costitutivo lo prevede, la nomina degli amministratori può provenire anche dai titolari di diritti particolari riguardanti l’amministrazione. Cioè, è possibile, attraverso l’atto costitutivo, prevedere che alcuni soci siano titolari di diritti particolari relativi all’amministrazione. Questi diritti particolari potrebbero prevedere la possibilità per i soci di nominare uno o più componenti dell’organo di gestione. È dunque possibile, attraverso l’autonomia statutaria, laddove i soci ne avvertano l’esigenza, di attribuire dei diritti particolari a qualcuno di essi affinché quello stesso socio titolare del diritto particolare abbia la possibilità di interferire sulla nomina dei componenti dell’organo di gestione. Secondo l’art 2449 1°comma, esiste la possibilità per lo Stato o ente pubblico titolare di una partecipazione nell’ambito della società, di nominare i propri amministratori proporzionalmente alla partecipazione che possiede. Art.2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Questa norma pare estensibile alle SRL. Non è estensibile alle SRL il sistema della cooptazione disciplinato dall’art 2386 1° comma. Cioè quel sistema che consente agli amministratori rimasti in carica di auto scegliersi fino alla successiva assemblea gli amministratori che poi dovranno essere ratificati dall’assemblea. Ci sono molti dubbi sull’applicabilità dell’art 2409 cioè la nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario. Prima del 2003 era sicuramente applicabile anche alle SRL. Dopo il 2003, non è stato richiamato quindi ci sono orientamenti contrastanti. La Corte Costituzionale sostiene che non sia applicabile; il Tribunale di Milano sostiene invece che sia applicabile. Da anni è in ballo la riforma fallimentare. Se questa andrà in porto allora il 2409 sarà reintrodotto e quindi reso applicabile/accessibile per tutte le SRL. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 4. NOMINA NELLA SRL I componenti del CdA sono eletti a tempo indeterminato, se non diversamente previsto. La designazione dei primi amministratori avviene con atto costitutivo. Proprio perché gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato, non è chiaro se la nomina degli amministratori nell’atto costitutivo faccia parte della parte “duratura” dell’atto costitutivo (cioè quella parte che per modificarla occorre una delibera dell’assemblea) [nella SRL le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberate dall’organo collegiale, cioè l’assemblea. Nelle SRL non si parla di assemblea ordinaria o straordinaria]. Questo resta un dubbio legato al fatto che la nomina è a tempo normalmente indeterminato. Gli amministratori nominati in un momento successivo sono nominati con decisione dei soci. L’art 2479 ci dice che tra le decisioni dei soci c’è anche la nomina degli amministratori. Nelle SRL ci sono le decisioni dei soci e le decisioni delle assemblee. Art.2479 Decisioni dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; …. Le decisioni dei soci sono modalità di assunzione delle decisioni non collegiali. L’assemblea è un organo collegiale. L’organo collegiale non è sempre obbligatorio: diventa obbligatorio solo rispetto ad alcune delibere (ad es: modifica dell’atto costitutivo). Per capire come funziona la nomina degli amministratori nelle SRL occorre leggere due norme che ad una prima lettura sembrerebbero tra loro contraddittorie: l’art 2475 1° comma e l’art 2479 2° comma nr 2. Art.2475 Amministrazione della società Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Art.2479 Decisioni dei soci In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; Da una parte si dice che l’amministrazione è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci, salvo che non sia diversamente previsto. Dall’altra, la nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo, è riservata alla competenza dei soci. Sembrerebbero contraddirsi. Queste due norme vanno lette necessariamente all’articolo 2468 3°comma Art.2468 Quote di partecipazione. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione. I soci possono nominare gli amministratori con decisione dei soci ma, se l’atto costitutivo lo prevede, la Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE nomina degli amministratori può provenire anche dai titolari di diritti particolari riguardanti l’amministrazione. Cioè, è possibile, attraverso l’atto costitutivo, prevedere che alcuni soci siano titolari di diritti particolari relativi all’amministrazione. Questi diritti particolari potrebbero prevedere la possibilità per i soci di nominare uno o più componenti dell’organo di gestione. È dunque possibile, attraverso l’autonomia statutaria, laddove i soci ne avvertano l’esigenza, di attribuire dei diritti particolari a qualcuno di essi affinché quello stesso socio titolare del diritto particolare abbia la possibilità di interferire sulla nomina dei componenti dell’organo di gestione. Secondo l’art 2449 1°comma, esiste la possibilità per lo Stato o ente pubblico titolare di una partecipazione nell’ambito della società, di nominare i propri amministratori proporzionalmente alla partecipazione che possiede. Art.2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Questa norma pare estensibile alle SRL. Non è estensibile alle SRL il sistema della cooptazione disciplinato dall’art 2386 1° comma. Cioè quel sistema che consente agli amministratori rimasti in carica di auto scegliersi fino alla successiva assemblea gli amministratori che poi dovranno essere ratificati dall’assemblea. Ci sono molti dubbi sull’applicabilità dell’art 2409 cioè la nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario. Prima del 2003 era sicuramente applicabile anche alle SRL. Dopo il 2003, non è stato richiamato quindi ci sono orientamenti contrastanti. La Corte Costituzionale sostiene che non sia applicabile; il Tribunale di Milano sostiene invece che sia applicabile. Da anni è in ballo la riforma fallimentare. Se questa andrà in porto allora il 2409 sarà reintrodotto e quindi reso applicabile/accessibile per tutte le SRL. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 5. NOMINA NELLE SOCIETÀ QUOTATE L’articolo 147 ter del TUF si occupa dell’elezione e composizione del CdA delle società quotate e prevede l’obbligatorietà del voto di vista. Art. 147-ter. Elezione e composizione del consiglio di amministrazione Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento… Per il calcolo di 1/40 del capitale sociale bisogna guardare il 1°comma bis dello stesso articolo, il quale spiega quali azioni si debbano tenere in considerazione. Le liste devono indicare gli amministratori che sono in possesso dei requisiti di indipendenza perché nelle società quotate è obbligatoria la presenza di uno o più amministratori indipendenti. Il 1°comma ci dice anche che lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una % di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse. Quindi lo statuto può escludere le liste che non hanno conseguito una % di voti pari alla metà di 1/40 del capitale sociale o della diversa misura statutariamente prevista. Nel 1°comma bis è delineata la procedura di presentazione delle liste che possono essere presentate attraverso mezzi di comunicazione a distanza e devono essere presentate entro il 25° giorno precedente la data dell’assemblea nella quale si dovrà deliberare la nomina dei componenti. Queste liste devono essere messe a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale sia sul sito internet della società. 1°comma-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente Il 3° comma della stessa norma prevede che almeno uno dei componenti del CdA deve essere espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. E per evitare le liste civetta (compagini ridotte della lista di maggioranza fatte apposta per far prendere tutto alla maggioranza) si dice che la lista di minoranza che ha ricevuto il maggior numero di voti non deve essere collegata, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti. 3° comma. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. VOTO MAGGIORATO è stato introdotto dalla legge 91 del 2014. Art 127 quinquies del TUF. Nelle società quotate il voto maggiorato consente fino a 2 voti per ciascuna azione alla condizione che questa azione sia stata continuativamente detenuta per almeno 24 mesi. Quindi coloro che detengono azioni per un periodo pari o superiore a 24 mesi possono ottenere la maggiorazione come se fosse un premio fedeltà. La differenza rispetto al voto plurimo è che l’accesso al voto maggiorato riguarda tutti coloro che hanno detenuto le azioni per un periodo superiore ai 24 mesi. È un diritto che riguarda il socio “fedele” e pertanto non si trasmette. Quando l’azionista fedele vende le proprie azioni non trasmette questo diritto. Ricomincerà a maturare il periodo di 24 mesi in capo all’acquirente. Un’altra fonte delle società quotate è il CODICE DI AUTODISCIPLINA Questo è un documento ad adesione volontaria da parte delle società quotate che segnala dei principi guida o dei comportamenti raccomandabili. Vediamo l’art 5 del codice di autodisciplina. Art. 5 – Nomina degli amministratori 1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti. Quali sono le funzioni del comitato per le nomine? proporre al CdA dei candidati per il caso di cooptazione-> quindi nel caso di società quotate che aderiscono al codice di autodisciplina è il comitato per le nomine, che è composto da amministratori indipendenti (quindi amministratori non esecutivi), che propone una rosa di nomi tra i quali scegliere i cooptabili in caso di cooptazione; 2. formula dei pareri al CdA sulle dimensioni o composizione ideale del consiglio stesso e quindi sulla opportunità che ci siano determinate figure professionali. Se il CdA decide di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi (quindi quelli che non sono indipendenti ma che operano effettivamente), l’istruttoria per la predisposizione di questo piano è effettuata dal comitato per le nomine. Nelle società che hanno assetti proprietari molto diffusi, il comitato per le nomine rappresenta un sistema di sicurezza ulteriore nella ricerca dei nuovi amministratori. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 6. NOMINA NELLE SOCIETÀ VIGILATE Ancor più che nelle società quotate, nelle società vigilate, dove l’interesse pubblico è ancora più forte, le modalità di nomina devono essere ancora più trasparenti. Devono essere tali da assicurare una adeguata rappresentanza, insieme all’organo amministrativo, di tutte le componenti della compagine sociale. Anche nelle società vigilate si parla di comitato per le nomine e spesso sono definite preventivamente le professionalità richieste all’interno dell’organo amministrativo di queste società. PATTI PARASOCIALI Uno dei sistemi di nomina dell’organo amministrativo potrebbe essere anche quello connesso con i patti parasociali. I patti parasociali sono accordi fatti tra alcuni soci e sono disciplinati dall’articolo 2341 bis e ter del c.c. . Il loro obiettivo è quello di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. I patti parasociali che analizziamo ora non sono i sindacati di blocco ( cioè quelli che impediscono la circolazione delle azioni per certi periodi) ma sono i sindacati di voto. I sindacati di voto sono patti parasociali attraverso i quali i sottoscrittori del patto, detti anche paciscenti, si impegnano preventivamente ad andare in assemblea a votare in un determinato modo. I patti parasociali funzionano all’unanimità o a maggioranza. Esempio: ci sono 5 soci che sono uniti da un patto parasociale sindacato di voto. Se tutti e 5 devono decidere, se funziona all’unanimità, tutti e 5 andranno e voteranno come hanno deciso di votare. Una distorsione si ha quando il patto è a maggioranza perché vuol dire che 3 sono quelli che decidono per 5. Quindi in assemblea quei 5 rappresentano il 50% del capitale sociale ma in realtà è il 30% che ha deciso per una % più grande. Oggi il legislatore legittima i patti parasociali sia nelle società chiuse che nelle società quotate. Nelle società chiuse art 2341 bis e ter; nelle quotate art 122 e 123 del TUF. I patti parasociali hanno una durata più ridotta nelle società quotate ed è pari a 3 anni, mentre nelle chiuse è pari a 5 anni. Sia nelle società quotate che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono previste delle forme di pubblicità dei patti: devono essere pubblicizzati a pena di nullità. Nelle quotate, l’art 122, stabilisce che devono essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e devono essere depositati presso la sede sociale e comunicati quindi alla società con azioni quotate. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La mancanza di queste formalità pubblicitarie, nel primo caso comporta la nullità del patto e la sospensione del diritto di voto ; nel secondo caso è sanzionata con la sospensione del diritto di voto. Nelle società chiuse non sono previste forme di pubblicità. EFFICACIA MERAMENTE OBBLIGATORIA può essere rafforzata. È sufficiente prevedere delle clausole penali molto alte e in questo modo rendere quasi certa l’inviolabilità del patto. Ci sono poi altri patti parasociali disciplinati dall’art 122 del TUF al 5° comma che sono i patti di Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE consultazione: possono avere importanza rispetto alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo. Sono dei patti che consentono ai paciscenti di consultarsi/confrontarsi preventivamente sul diritto di voto. Si confrontano preventivamente ma poi vanno a valutare liberamente. Questo confronto preventivo potrebbe influenzare il loro voto successivo. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 7. NOMINA NELLE COOPERATIVE L’art 2542 c.c afferma che l’organo competente per la nomina degli amministratori è l’assemblea dei soci. Una lettura rigida dell’art 2542 porterebbe a ritenere incompatibile con le cooperative il modello dualistico (dove alla nomina dei gestori procede non l’assemblea, ma il Consiglio di Sorveglianza) e a rendere incompatibile la forma non collegiale (quella prevista nelle SRL) di nomina delle cariche sociali. Le cooperative possono essere SPA o SRL e a seconda che siano una o l’altra si va a guardare il patrimonio normativo delle SPA e delle SRL in quanto compatibile con le norma sulle cooperative. Dunque, il sistema dualistico disciplinato nell’ambito della SPA va valutato se compatibile anche con le SPA cooperative, e la decisione dei soci e quindi la collegialità attenuata tipica della SRL va valutata se compatibile con le cooperative SRL. Se si guarda l’art 2542 e lo si interpreta rigidamente sembrerebbero incompatibili sia il dualistico che la collegialità attenuata tipica delle SRL. In realtà, alcuni autori osservano che il 2452 è una norma che si riferisce espressamente alla cooperativa che ha adottato il modello tradizionale di governance. In questo senso, nella cooperativa che ha adottato il sistema dualistico, si ritiene compatibile anche la nomina del Consiglio di Sorveglianza. Con riguardo alle SRL, si è osservato che, tradizionalmente le cooperative costituite in forma di SRL sono così ridotte che è difficile immaginare che per esse sia necessaria un’assemblea,ma è più probabile immaginare che la collegialità attenuata sia un sistema più idoneo. Spesso le cooperative SRL hanno meno di 9 soci quindi l’assemblea è uno strumento un po’ esagerato. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo anche nelle cooperative. È compatibile il voto di lista e anche la nomina da parte dello Stato o enti pubblici di componenti dell’organo amministrativo nelle cooperative. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 8. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI Art 2392 DILIGENZA Art. 2392 Responsabilità verso la società. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Si tratta di una diligenza tecnica, si usa come parametro la natura dell’incarico. Questo però non è un requisito. I requisiti, per gli amministratori delle società chiuse, non sono previsti dalla legge. C’è solo una norma, l’articolo 2387 che dice che è lo statuto che può subordinare l’assunzione della carica al possesso di requisiti come onorabilità, professionalità e indipendenza. Le SRL e le società di persone non prevedono requisiti. I requisiti vengono previsti per le quotate e vigilate, dove intervengono interessi pubblici più rilevanti. Tutto questo è vero se non è previsto qualcosa di differente anche nel contratto sociale della SS. Qualsiasi società ha la possibilità attraverso l’autonomia statutaria di introdurre delle regole che non devono essere contrarie alla legge. Non è frequente nelle società di persone dove di norma gli amministratori sono gli stessi che lavorano nella società e normalmente sono tutti parenti, amici quindi l’amministratore viene scelto per altre qualità (perché parente, amico, perché è quello che effettivamente gestisce). Si può essere amministratore se non si è socio della società? L’essere socio può essere un requisito? Il non socio può essere sempre amministratore nelle SPA. Nelle SRL e nelle società di persone deve essere previsto. Nelle società di persone ci sono un po’ di problemi. Qualcuno sosteneva che non sempre sia possibile l’amministratore estraneo. Adesso c’è una maggior apertura. Essere socio della società può essere in alcune realtà un requisito dell’amministratore. È un requisito sicuramente nelle accomandite. Nella SAPA è amministratore di diritto l’accomandatario. Nella SAS può essere amministratore ma sicuramente deve essere accomandatario. Altri requisiti: Art.2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Questi soggetti non possono essere nominati nei CdA delle SPA. Ma alla stessa conclusione si può pervenire sicuramente nelle SRL e probabilmente anche nelle società di persone. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ ci sono due differenti situazioni. Ineleggibile è il soggetto che si trova in una determinata situazione per cui non può essere eletto. Se un amministratore è regolarmente nominato e viene dichiarato interdetto, decade. Le cause quindi sono di ineleggibilità e decade a seconda del momento in cui intervengono: prima della nomina sono di ineleggibilità; dopo la nomina sono di decadenza. L’incompatibilità, invece, impone una scelta. L’amministratore che si trova in una situazione di incompatibilità, significa che gli è stata proposta la nomina di amministratore della società ma lui fa un Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE lavoro (ad esempio professore universitario a tempo pieno) che è incompatibile e quindi deve scegliere tra uno dei due ruoli. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 9. SOCIETÀ DI PERSONE Nell’impostazione originaria del codice, l’amministratore è socio. Capacità di agire l’amministratore delle società di persone, deve avere la capacità di agire? Sì! Non si può iniziare un’attività di impresa se si è incapaci, la si può solo proseguire come soci ma certamente non si può amministrare una società. Anche il fallito può svolgere l’incarico di amministratore della società. La conferma la possiamo rinvenire dell’articolo 2288. Il socio dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società di persone. Il contratto sociale, può introdurre ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità (l’indipendenza non avrebbe molto senso nelle società di persone perché vorrebbe dire che si sono amministratori esecutivi). AMMINISTRATORE ESTRANEO il problema non si pone nella SAS. La dottrina era giunta ad ammettere la possibilità di nominare un amministratore non socio nelle SNC perché in queste tutti i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi avere un amministratore non socio non rischia di non tutelare i terzi. Cioè i terzi sono comunque garantiti dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci. Il problema nelle società di persone è proprio questo: nominare un amministratore non socio rischia di eludere le norme che prevedono la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dei soci. Nelle SNC questo rischio non esiste. Esiste nelle SS perché l’art 2267 1° comma consente di limitare la responsabilità in capo ad alcuni soci. Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Questo significa che attraverso un patto/clausola gli altri soci, quelli che non hanno agito, possono limitarsi la responsabilità per le obbligazioni sociali. Ciò vuol dire che si potrebbe avere una SS in cui tutti i soci si limitano la responsabilità, non un amministratore estraneo, ed eludano quella garanzia per i terzi creditori della società. Questa situazione faceva propendere la dottrina nel senso di escludere la nomina dell’amministratore estraneo nell’ambito quanto meno delle SS e poi delle SAS (ma questo perché c’è una norma che lo prevede). Sicuramente non può essere nominato amministratore estraneo nelle società tra avvocati che sono disciplinate da un DLgs del 2001. Sono costituite nella forma della SS. Nel DLgs espressamente si dice che l’amministrazione deve essere affidata a un socio , quindi non può essere affidata a un estraneo. Nel 2003 viene introdotto l’art 2361 (norma dettata nell’ambito delle SPA) che al 2° comma dice che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nelle nota integrativa del bilancio”. Una società di persone può assumere partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi Alfa spa può diventare socio di Beta snc. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Alfa perciò è un socio di una società di persone a responsabilità illimitata. I soci di Alfa rimangono a responsabilità limitata; è la società che diventa a responsabilità illimitata. Dal 2003, tutti i soci di società di persone possono essere una società di capitali, quindi situazione in cui tutti i soci di una società di persone sono società di capitali. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 10. SPA Nel codice civile, solo una norma indica espressamente i requisiti che debbono sussistere per gli amministratori di SPA chiuse. La norma è l’articolo 2382: possono essere eletti amministratori di SPA tutti coloro che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità indicate dall’art 2382. Art.2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si parla di cause di ineleggibilità e decadenza a seconda del momento in cui si va ad analizzare (se prima della nomina sono cause di ineleggibilità; se intervengono in un momento successivo alla nomina sono cause di decadenza). Questa è una norma inderogabile. Questa norma se la leggiamo con occhio più attento e critico ci accorgiamo che non è completa perché non parla dei minorenni che sono comunque degli incapaci totali (gli inabilitati hanno una capacità limitata di agire). Probabilmente questa norma andrebbe integrata con un’altra fattispecie cioè l’articolo 404, il quale si occupa dell’amministratore di sostegno. Art.404 Amministrazione di sostegno La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Probabilmente anche questa situazione deve ricadere tra le ipotesi di ineleggibilità. Ci si domanda poi se rientri tra gli ineleggibili anche l’amministratore che è stato revocato ai sensi dell’art 2393 5° comma che è un caso di revoca automatica deliberata dall’assemblea ordinaria laddove ci siano particolari maggioranze. Questa ipotesi sembra una forzatura. Non c’è accordo in dottrina rispetto a far entrare la revoca automatica tra le cause di ineleggibilità. Un’altra ipotesi è l’art 2409 cioè l’amministratore revocato giudizialmente: per escludere la rieleggibilità degli amministratori si potrebbe fare leva su questa norma. Il giorno di efficacia della sentenza che dichiara l’interdizione o l’inabilitazione è il momento in cui diventa efficace la causa di ineleggibilità. La stessa cosa si potrebbe dire per il fallimento (anche se non è così certo). Dal giorno della sentenza che dichiara il fallimento, la causa di decadenza è efficace. Se l’amministratore già nominato viene dichiarato fallito/interdetto bisogna stabilire da quale momento è efficace l’operatività della decadenza. Per stabilire questo momento bisogna andare a vedere la data della sentenza di dichiarazione di interdizione/inabilitazione o della sentenza che dichiara il fallimento. Da quel momento l’amministratore decade dal proprio ruolo. Oltre alla ineleggibilità, ci sono ipotesi di incompatibilità. La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità sta nel fatto che l’incompatibilità importa che l’amministratore debba scegliere uno tra due ruoli che sono tra loro considerati incompatibili. Le cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali o in alcuni casi sono desumibili anche dal codice civile (per esempio, il caso che viene richiamato è quello del divieto di Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE concorrenza). Altre ipotesi di incompatibilità: non possono svolgere il ruolo di amministratore (cioè devono scegliere) determinate categorie di lavoratori. In particolare: Tutti questi soggetti hanno un’incompatibilità con il ruolo di amministratore. Si pone un problema bisogna capire se l’amministratore di una società possa essere anche direttore generale della stessa. Il direttore generale è un soggetto che svolge un ruolo ai vertici della società. Ci si domanda se esista incompatibilità tra la figura di amministratore e direttore generale oppure se le due figure possano convivere. In realtà non esiste una risposta precisa. Bisogna guardare il singolo caso. Sicuramente ci sono delle ipotesi in cui si può già dire a priori che le due posizioni sono incompatibili: basti pensare all’amministratore unico (amministratore unico e direttore generale sono posizioni incompatibili). Forse è incompatibile la posizione del consigliere ordinario. Forse è incompatibile la posizione del Presidente del CdA perché di norma questo ha delle deleghe (ma se non ha deleghe probabilmente potrebbe essere compatibile). Cosa è più importante andare a verificare? Andare a verificare che il direttore generale, in quanto lavoratore subordinato (seppure al vertice) sia comunque un soggetto subordinato alle direttive degli amministratori: quindi sia un soggetto che rispetti le regole tipiche dei lavoratori. Quindi che sia possibile verificare un vincolo di subordinazione e che faccia anche qualcosa di più e di diverso rispetto al mero ruolo di amministratore: deve fare anche il lavoro di direttore generale e che abbia degli orari di lavoro tipici di un dipendente (quindi che non sia un finto direttore generale). Occorrerà, per stabilire l’incompatibilità, andare ad analizzare i singoli casi aldilà di certe ipotesi che sono di default incompatibili. È possibile che lo statuto introduca ulteriori requisiti: articolo 2387. Art.2387 Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza… Il venir meno di tali requisiti comporta ulteriori ipotesi di decadenza. È una decadenza di tipo sanzionatorio perché sanziona il venir meno dei requisiti previsti dallo statuto. Certamente possono essere richiesti dei requisiti ma l’autonomia statutaria è caratterizzata da un limite. Il limite è quello di svuotare la competenza dell’assemblea, riservando la carica ad una cerchia ristretta di soggetti. Introdurre clausole che indicano in maniera precisa tanti piccoli particolari, in modo che vengano fuori delle persone specifiche (troppo costruite, troppo stringenti), sono clausole che non paiono ammissibili. In questa maniera si svuota l’assemblea della propria libertà di scelta degli amministratori. Indicando delle caratteristiche così stringenti la nomina degli amministratori è vincolata. Si possono stabilire quindi dei requisiti ma questi non devono essere esageratamente restrittivi. È possibile introdurre requisiti diversi a seconda dei ruoli (es: stabilire che gli amministratori/il presidente del CdA devono avere determinati requisiti; che i consiglieri ordinari non debbano avere determinati requisiti). PROFESSIONALITÀ il codice civile non prevede dei requisiti di professionalità in capo agli Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE amministratori ma in capo ai sindaci. I sindaci non possono essere tutti ma devono essere ben individuate categorie di professionisti. C’è una norma, art 2409, che stabilisce che l’autorità giudiziaria che deve sostituire gli amministratori lo deve fare scegliendo i soggetti di adeguata professionalità. L’art 2392 stabilisce che la diligenza è parametrata anche alle specifiche competenze. ONORABILITÀ può essere intesa in due modi. Potrebbe anche riguardare la possibilità di prevedere particolari requisiti etici o morali in capo agli amministratori (ultimamente anche la responsabilità sociale). INDIPENDENZA è la capacità di giudizio indipendente; l’assenza di condizionamenti; l’assenza di relazioni familiari o economiche che mirino l’autonomia di giudizio del soggetto. Anche i requisiti di indipendenza sono previsti per i componenti del collegio sindacale. A cosa serve l’amministratore indipendente? L’amministratore indipendente è un amministratore che dovrebbe garantire un miglior funzionamento della gestione della società, dovrebbe prevenire le situazioni di conflitto di interessi. Normalmente l’indipendenza è calcolata non solo verso la società stessa di cui si è amministratore ma anche verso le società del gruppo. Si fa riferimento quindi a un requisito di indipendenza sotto il profilo sostanzialistico più che formale. Sul libro viene citato un paradosso che dice: “paradossalmente il miglior amministratore indipendente è quello che opera con professionalità e autonomia di giudizio, senza farsi condizionare dai rapporti economici con la società, amministratori esecutivi e soci di riferimento, mentre il peggior amministratore indipendente è quello che, sebbene privo dei suddetti legami, è prono ai voleri del gruppo di controllo nella speranza di diventare in futuro … dipendente, grazie ai lucrosi incarichi”. Il paradosso è che l’assenza di relazioni con il gruppo di controllo potrebbe essere in realtà un limite perché è nella natura umana quello di cercare chi potrebbe darti una mano per migliorare la tua posizione. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 11. SOCIETÀ QUOTATE Art. 147-quinquies TUF. Requisiti di onorabilità. 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Nelle società quotate c’è sempre un amministratore di minoranza. Almeno un amministratore, se non due, laddove il consiglio sia composto da +7 membri, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Quindi requisiti di onorabilità per tutti; un amministratore di minoranza, uno indipendente (due indipendenti se il consiglio prevede una composizione superiore ai 7 componenti). Anche in questo caso si richiamano i requisiti di indipendenza tipici dei sindaci che nelle società quotate sono un po’ differenti dalle non quotate. Sostanzialmente sono sempre riconducibili all’assenza di rapporti patrimoniali o familiari con la società o le società controllate o controllanti (che fanno parte del gruppo). Articolo 3 del codice di autodisciplina. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. L’indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato. È valutata con frequenza annuale dal CdA. L’esito deve essere comunicato al mercato cioè ai terzi che vengono in rapporto con la società. Si ha riguardo più alla sostanza che alla forma. Presenta poi un elenco non tassativo che elenca casi in cui manca l’indipendenza. Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all’anno e si riuniscono in apposite riunioni a cui partecipano solo loro e non partecipano gli altri amministratori. È necessario che, per l’equilibrio dei generi meno rappresentati, 1/3 dei componenti del consiglio sia composto dal genere meno rappresentato (di norma si tratta di quote rosa). Si tratta di una misura introdotta di recente e che è una misura che ha una funzione di monito. In realtà però è temporanea e vale per 3 mandati da quando è stata introdotta, nella speranza che il buon esito di questo periodo conduca poi le società a proseguire naturalmente su questa strada. Quindi condurre le società ad aumentare il livello etico delle proprie scelte organizzative, imprenditoriali. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 12. SOCIETÀ VIGILATE Sono richiesti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza anche per le società vigilate. Sono società vigilate dall’IVASS, dalla Banca d’Italia e Consob. È previsto anche per queste particolari realtà che l’amministratore nominato abbia la possibilità di dedicare il tempo necessario all’incarico. In queste società è previsto un processo di autovalutazione. È un processo svolto dagli stessi organi di amministrazione. C’è l’auto azione dell’ente che li controlla e quindi della Consob, IVASS, ecc. Devono valutare l’idoneità dei soggetti che svolgono incarichi di amministrazione ed eventualmente hanno anche la possibilità di intervenire pronunciando la decadenza dall’incarico o la rimozione. Riveste una particolare importanza l’articolo 36 del Dl 201 del 2011 che è stato convertito nella legge 214 del 2011 che è una normativa a tutela della concorrenza e prevede un divieto. Art. 36. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. È il cosiddetto divieto di cumulo degli incarichi che viene introdotto nel nostro ordinamento con questa normativa del 2011. L’onere è quello di dichiarare nel momento in cui si accetta l’incarico, il proprio impegno, il fatto di rivestire un ruolo analogo in altre società dello stesso genere che svolgono attività analoghe. Come sanzione è prevista la decadenza. Questo divieto di cumulo degli incarichi può essere guardato sotto diversi profili. Prima di tutto sotto il profilo soggettivo (incarichi) perché il divieto di cumulo deve intendersi per gli incarichi di amministrazione della società e per gli incarichi che riguardano i funzionari di vertice (per esempio il direttore generale o nelle società quotate i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili). Questo divieto non si applica ai sindaci supplenti. Quindi questi possono svolgere altri incarichi analoghi in altre società. Sotto il profilo oggettivo (tipologie di imprese): l’essere amministratore di una società (di una banca) ed essere amministratore di una società pure quotata ma che non centra niente con il settore bancario, assicurativo o finanziario non ha alcun rilievo. Ci deve essere un’incidenza dei due profili: soggettivo e oggettivo. Tipologia di incarico e tipologia di impresa (incarichi di vertice, imprese che accedono al mercato del credito, assicurativo, finanziario). C’è un terzo profilo: dimensionale cioè sono stabiliti (anche in questo caso non è importante il profilo formale ma quello sostanziale) dei livelli di fatturato al di sopra dei quali il divieto di cumulo opera, al di sotto dei quali non opera. Non tutte le situazioni rientrano in questo divieto. È possibile svolgere l’incarico di amministratore in due società che appartengono a settori di riferimento laddove il fatturato sia inferiore a livelli soglia indicati dalla normativa. Si tratta di un divieto inderogabile. L’assemblea non può eliminarlo ed è posto a tutela della concorrenza. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 13. SOCIETÀ PUBBLICHE Sono previsti requisiti particolari. Devono essere dotati di professionalità e affidabilità. Non può essere nominato amministratore in una società pubblica colui che ha svolto lo stesso incarico in un ente analogo negli ultimi 5 anni precedenti e durante questo periodo ha riportato un progressivo peggioramento dei conti che non è ricollegabile a scelte gestionali necessarie. Prima del 2007 si parlava di perdite (non poteva essere nominato amministratore di una società pubblica colui che era stato amministratore negli ultimi 5 anni in un’altra società pubblica che aveva subito delle perdite). Oggi il concetto è più sfumato: il progressivo peggioramento dei conti è un concetto più vago. Anche nelle società pubbliche sono previste le quote rosa. Sono previsti dei limiti dal punto di vista numerico degli amministratori per evitare una proliferazione di incarichi e quindi uno spreco pubblico. Nel 2012 è stato introdotto un ulteriore divieto: è vietato assumete l’incarico di amministratore a soggetti in quiescenza e che quindi non possono assumere incarichi retribuiti nelle amministrazioni pubbliche. Soggetti che hanno rivestito incarichi nelle amministrazioni pubbliche che sono attualmente in quiescenza non possono rivestire ruoli di amministratori nelle medesime società pubbliche. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 14. SRL Nella SRL, a meno che non sia previsto diversamente, gli amministratori sono i soci. Il venir meno dell’essere socio può determinare una causa di decadenza dall’incarico a meno che l’atto costitutivo preveda la possibilità di amministratori non soci. È possibile introdurre delle clausole statutarie: lo conferma anche il Consiglio di Milano con la massima 149 del 17/03/2016. È possibile introdurre delle clausole che prevedano per i componenti degli organi amministrativi nelle SRL dei requisiti identici a quelli previsti per gli amministratori di SPA. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 15. COOPERATIVE La maggioranza degli amministratori nelle cooperative deve essere composta da soci. Però anche i non soci, oggi, possono accedere al ruolo di amministratore. Pertanto, in parte, l’essere socio è un requisito perché la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo di una cooperativa è composta da soci. Se l’amministratore è unico questo deve essere socio. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 16. DIVIETO DI CONCORRENZA Art. 2301. Divieto di concorrenza SNC Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286. Art.2390 Divieto di concorrenza SPA Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. L’art 2301 è dettato nell’ambito delle società di persone, in particolare della SNC. L’art 2390 nell’ambito delle SPA. Le parole sottolineate indicano i destinatari del divieto di concorrenza. Si tratta di norme dispositive che possono essere derogate. Nelle società di persone c’è un meccanismo di consenso presunto per cui si presume il consenso laddove l’attività preesisteva. Articolo 2286: esclusione del socio che ha violato il divieto di concorrenza. SOCIETÀ SEMPLICI (SS) Si applica il divieto alle SS? Ci sono dei dubbi. C’è una certezza che è l’art 2256 che stabilisce che “il socio senza il consenso degli altri non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini stranei a quelli della società”. L’unica norma quindi che forse in qualche modo può essere accostata al 2301 è questo divieto che hanno i soci delle SS. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC) Analizziamo ora l’art 2301 nella’ambito delle SNC. Il destinatario del divieto di concorrenza è il socio, tutti i soci a responsabilità illimitata. Quindi sono tutti i soci, anche i soci non amministratore laddove vi siano. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Sentenza del Tribunale di Tivoli del 2008: sancisce che non è preclusa al socio di SNC la possibilità di Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE costituire una SRL con oggetto sociale simile a quello della SNC di cui il socio è illimitatamente responsabile. Questa ipotesi non configurerebbe una violazione del diritto di concorrenza. Mentre configura una violazione quello di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad una società che svolge un’attività analoga (di costituire una SRL che svolge un’attività analoga non è stato considerato una violazione). Si parla di attività concorrente. L’attività è una serie di atti continuativi. C’è il problema dell’unico atto/affare il socio che svolge un unico atto in concorrenza non ricade nella fattispecie. È comunque un socio che si viene a trovare in conflitto di interessi e che viola un dovere di fedeltà verso la società e quindi potrebbe essere escluso (esclusione facoltativa). Altro problema la situazione di concorrenza deve essere una situazione attuale, non passata. Come si stabilisce se un’attività è in concorrenza? L’art 2557 contiene i parametri per stabilire la concorrenzialità di un’attività. Quando un’attività è concorrente? Bisogna guardare l’oggetto sociale e il luogo. La sentenza del tribunale di Milano del ’88 ha stabilito che non si ha violazione del divieto di concorrenza quando il socio svolga un’attività che sebbene svolta dalla società non sia prevista nell’oggetto sociale. Quindi il socio svolge un’attività che non è prevista bell’oggetto sociale ma è svolta dalla società (criterio formale – si guarda l’oggetto sociale). Quindi il socio svolge attività in concorrenza con la società ma non formalmente. Caso inverso: il socio svolge un’attività concorrente ricompresa dell’oggetto sociale ma non effettivamente svolta dalla società. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS) L’articolo 2301 si applica in forza del gioco di rinvii della normativa delle SAS. In forza degli articoli 2315 e 2318 si applica il 2301 alla SAS. Quindi il divieto di concorrenza grava sui soli accomandatari. (quindi la parola “socio” nell’art 2301 va sostituita con la parola “accomandatario”). Agli accomandanti può essere esteso il divieto attraverso una clausola inserita nell’atto costitutivo. Alcune volte l’accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata quando acconsente che il suo nome rimanga nella ragione sociale e quando viola il divieto di immistione. Perde il beneficio ma non diventa accomandatario rispetto ai profili positivi ma lo diventa rispetto a quelli negativi. Quindi, diventa socio che deve rispettare il divieto di concorrenza. L’accomandante che temporaneamente svolge le funzioni di amministratore (l’ipotesi è: quando viene meno tutta la categoria degli accomandatari occorre nominare un amministratore provvisorio in attesa di costituire la categoria degli accomandatari) non è soggetto al divieto di concorrenza perché non diventa accomandatario ma è un amministratore provvisorio (non è nemmeno responsabile illimitatamente). SPA Nell’ambito delle SPA cambiano i destinatari che sono gli amministratori. Non è prevista l’ipotesi di essere amministratore di fatto di una società concorrente (questa ipotesi Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE probabilmente ricade nel divieto). L’autorizzazione dell’assemblea ci si pone il problema se questa autorizzazione (delibera dell’assemblea ordinaria) debba essere motivata: cioè se l’assemblea debba dare una giustificazione dell’autorizzazione. Non è previsto ma forse sarebbe opportuna una motivazione della delibera che autorizza l’amministratore a procedere a un atto concorrenziale. Non è neanche previsto se l’amministratore che sia anche socio possa partecipare (cioè possa votare rispetto a questa delibera). Quindi ci si pone il problema se il socio amministratore si debba astenere. Se coordiniamo l’art 2390 con l’art 2391 sarebbe opportuna l’astensione dalla relativa delibera. Manca il 2° comma dell’art 2301. Manca il meccanismo del consenso presunto. Non è stato introdotto. Ci si pone il problema se si possa, anche nella SPA, prevedere un meccanismo analogo o forse meglio prevedere un’autorizzazione generica. Forse è possibile ma chi ne ha ammesso la configurabilità lo ha fatto prevedendo l’unanimità. L’unanimità dei consensi per stabilire l’autorizzazione generica e quindi prevedere dei meccanismi che allarghino le maglie. Si potrebbe prevedere, sempre tramite una delibera di unanimità, una clausola statutaria che in via preventiva autorizzi l’attività in concorrenza degli amministratori. Anche in questo caso, il sistema di garanzia potrebbe essere che la delibera che introduce la modifica dell’atto costitutivo dovrebbe essere assunta all’unanimità affinché possa essere considerata legittima. L’autorizzazione a cui fa riferimento l’art 2390 non viene, neanche in questa norma, stabilito se debba essere per ogni singolo caso oppure se l’autorizzazione ha una validità per tutto il periodo di mandato dell’amministratore. Probabilmente l’autorizzazione dura per tutto il mandato dell’amministratore salvo che non sia previsto qualcosa di diverso. Tuttavia, in molti casi è più opportuno ipotizzare anche, oltre all’autorizzazione preventiva per tutto il mandato, un’autorizzazione ad hoc per singole ipotesi. Quindi, è possibile immaginare a livello prudenziale, che venga rilasciata ogni volta un’autorizzazione per singola operazione che si svolga in concorrenza con la società. L’ultimo comma del 2390 prevede la sanzione: se l’amministratore non osserva il divieto di concorrenza può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni. Quindi la revoca è la sanzione che colpisce l’amministratore che violi il divieto di concorrenza. Nelle società di persone si parlava di risarcimento del danno e l’esclusione del socio. Oltre alla revoca, è possibile l’esercizio dell’azione inibitoria dell’atto concorrente ai sensi dell’art 2599. È altresì immaginabile una denuncia al tribunale quindi l’attivazione del meccanismo del controllo esterno da parte del tribunale sulle gravi irregolarità commesse dall’amministratore. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE PER AZIONI (SAPA) L’art 2390 va applicato ad una sola categoria di soci: gli accomandatari. SRL Nelle SRL questa norma non è richiamata. Si pone un problema: si applica o no l’art 2390? Tutto questo in assenza di un’espressa clausola statutaria che preveda il divieto di concorrenza. Le soluzioni sono due. O si Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE ritiene applicabile per analogia o non è previsto il divieto perché siamo in una società differente dove c’è un rapporto differente tra i soci e gli amministratori, dove normalmente gli amministratori sono anche imprenditori e dove normalmente è frequente che l’amministratore svolga altre attività delle quali i soci sono consapevoli. Se si applica l’art 2390, per analogia e seguendo un principio di buona fede allora il commento è quello fatto per le SPA con qualche specificazione diversa per l’autorizzazione assembleare. Nelle SRL la delibera assembleare non è più necessaria sempre. È necessaria solo in certe ipotesi. Quindi se si applicasse il 2390 per analogia, potremmo immaginare applicabile anche l’esclusione come sanzione perché se l’amministratore è anche socio, nella SRL c’è l’art 2473 bis che prevede la possibilità di inserire delle clausole statutarie di esclusione per giusta causa. Evidentemente, ciò sarebbe possibile solo in presenza di una clausola statutaria. Quindi si potrebbe immaginare che una clausola statutaria preveda l’esclusione dell’amministratore laddove violi il divieto di concorrenza. SOCIETÀ QUOTATE L’articolo 1C4 del codice di autodisciplina parla del divieto di concorrenza. Qualora l’assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all’atto dell’accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l’emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante. Il codice di autodisciplina non disciplina il divieto di concorrenza ma disciplina l’eventuale deroga al divieto di concorrenza dicendo che l’assemblea, per esigenze di carattere organizzativo potrebbe autorizzare in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza. Il CdA segnala eventuali criticità. L’amministratore che si trova a svolgere un’attività in concorrenza ha l’obbligo, all’atto di accettazione della nomina, di segnalare l’eventuale attività in concorrenza e di aggiornare/segnalare eventuali cambiamenti. Principio espresso nel criterio 1C2: per cui gli amministratori nelle società quotate accettano la carica solo se ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dell’incarico il tempo necessario. Quindi alla base di tutto c’è questo principio che è quasi un requisito: l’amministratore deve poter avere il tempo necessario per dedicarsi all’incarico. SOCIETÀ VIGILATE Anche per loro c’è il divieto di cumulo degli incarichi. È un divieto rigido, insuperabile ed è un divieto che va guardato sotto 3 profili: soggettivo, oggettivo e dimensionale. Anche per le società vigilate vale la dedizione, cioè il tempo da dedicare all’incarico di amministratore. COOPERATIVE L’articolo 2390 si applica solo agli amministratori non soci. Nelle cooperative c’è una norma, che è l’art Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 2527, che prevede che non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Quindi non possono diventare soci della cooperativa coloro che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa. Quindi tutti gli amministratori soci che sono la maggioranza nella cooperativa, sicuramente non svolgono attività di concorrenza perché c’è una norma che lo vieta. Pertanto, l’articolo 2390 si applica solo agli amministratori non soci della cooperativa. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 17. AMMINISTRATORE PERSONA GIURIDICA Se è vero che una società di persone può essere interamente costituita da società di capitali è vero anche che l’amministratore o è una società di capitali o è un rappresentante della società di capitali quindi è una persona estranea. Se la persona è giuridica non è estranea, ma non è una persona fisica. Se la persona è fisica non è socio della società perché è un rappresentante della persona giuridica socia. Manca una regolamentazione. Manca una norma che ci dica che l’amministratore può essere una persona giuridica. Non c’è una norma chiara. È raro, al momento, l’utilizzo della fattispecie. Ci sono degli indizi a favore della legittimità dell’amministratore persona giuridica. In queste tre normative ci sono tre articoli che prevedono la possibilità dell’amministratore persona giuridica. Altro indizio al contrario non c’è una norma che espressamente sancisca che è vietato l’amministratore persona giuridica. Altra norma a favore nel c.c. --> l’art 2475 1° comma per le SRL e l’art 2455 nell’ambito delle SAPA prevedono che il diritto di amministrare è affidato a dei soci, nelle SRL è affidato ai soci salvo che non sia diversamente previsto. Quindi nelle SRL e nelle SAPA gli amministratori sono soci e nelle SRL e SAPA i soci possono essere persone giuridiche. DLgs 231 del 2001 prevede una responsabilità penale in capo alla società. È stato superato con questo DLgs il principio “societas delinquere non potest”. Oggi la società può delinquere. Può essere condannata. Altra norma, che forse aiuta ad ammettere l’amministratore persona giuridica è l’art 2497 che prevede (non vieta) che la holding possa essere amministratore di una controllata e prevede anche che la holding può affidare l’attività di direzione e coordinamento ad una società specializzata. Art 28 Legge fallimentare prevede che si possa affidare a studi professionali associati o anche a società tra professionisti il ruolo del curatore del fallimento. Quindi una società tra professionisti può fare il curatore del fallimento e il curatore del fallimento non è altro che un amministratore di un patrimonio che è quello del fallito. (stiamo andando un po’ più lontano ma sono sempre figure che rievocano la possibilità di una società amministratore). Art 408 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno possa essere anche una persona giuridica. Art 2417 c.c. prevede che i rappresentanti degli obbligazionisti di SPA possa essere una persona giuridica. (quindi qui non amministratore ma rappresentante. L’amministratore ha due poteri: gestorio e di rappresentanza). Ancora a favore c’è una massima dei notai di Milano nr 100 del 2007. Ammette la configurabilità di Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE amministratori persone giuridiche attraverso una clausola statutaria. Detti tutti questi indizi a favore, vediamo quali sono i problemi e quali sono eventuali argomentazioni contrarie. Un primo problema è quello della COLLEGIALITÀ del superamento della collegialità perché l’amministratore persona giuridica non partecipa ma partecipa un suo rappresentante persona fisica. Per parare questo problema è stato detto che forse si può immaginare che la persona fisica, che rappresenta la persona giuridica (amministratore), laddove all’adunanza del CdA vengano fuori temi nuovi, possa chiedere un breve aggiornamento della riunione. Per evitare che la persona fisica, che rappresenta l’amministratore persona giuridica, debba prendere delle decisioni di fronte a temi nuovi, può chiedere un aggiornamento in modo da informare la persona giuridica. Il problema della collegialità sembra superato dal nostro sistema perché nelle SRL non si prevede più una competenza assembleare per la nomina degli amministratori. C’è una norma, l’art 2479 che parla di decisione dei soci. Né si prevede più che l’organo gestorio debba necessariamente riunirsi secondo il metodo della collegialità piena. Nella SRL si parla di collegialità attenuata. Altro problema che si è profilato solo per le società di persone l’intuitus personae (legame di fiducia che dovrebbe esserci tra i soci e gli amministratori). Anche questo principio della necessità dell’intuitus persoane è superato. È superato: È sufficiente prevedere con una clausola che le partecipazioni sono liberamente trasferibili. L’autonomia statutaria nelle società di persone consente di aprire, mentre nelle SRL consente di chiudere. L’autonomia statutaria consente di rendere più aperta e quindi eludere l’ intuitus personae. SPA C’è una norma, l’art 2388 3° comma che vieta il voto per rappresentanza in seno al CdA. Gli amministratori devono votare personalmente all’adunanza del CdA. È vietato il voto per rappresentanza. La persona fisica che rappresenta la persona giuridica che vota, vota per rappresentanza? Bisogna intendersi sulla rappresentanza perché la persona fisica che rappresenta la persona giuridica amministratore vota per rappresentanza ma probabilmente è una rappresentanza organica: non è una rappresentanza negoziale che è quella intesa dall’art 2388 e quindi anche questo ulteriore problema in qualche modo può essere scalfito. SOCIETÀ QUOTATE E VIGILATE Gli amministratori devono avere dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. Nella configurazione che abbiamo, chi riveste questi requisiti? Probabilmente la persona fisica che rappresenta la persona giuridica. I requisiti devono sussistere in capo alla persona fisica che è stata delegata dalla persona giuridica amministratore a rappresentarla in seno al consiglio. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 18. ESAME DELLA GIURISPRUDENZA Manca una norma cosa dicono i tribunali? (per le sentenze www.giurisprudenzadelleimprese.it) Le sentenza di rilievo sono tre: • Cassazione del 2006: non parla specificatamente dell’amministratore persona giuridica ma ammette la possibilità di nominare una società di capitali come amministratore di condominio; • Tribunale di Milano 27/02/2012: una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: Poiché queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto. Il tribunale di Milano ammette la configurabilità della società amministratore di un’altra società se e a condizione che sia designata una persona fisica che rappresenti la persona giuridica amministratore. A condizione che questa persona fisica sia assoggettata a tutti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore persona fisica. E a condizione che siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice sia la persona fisica designata. Esclude la possibilità di configurare la persona giuridica amministratore di fatto. Più di recente, il 27/03/2017, il tribunale di Milano si è di nuovo espresso sul tema. Si trattava di un caso in cui era una SRL la società amministrata e il tribunale ha affermato la legittimità della nomina di una società di capitali come amministratore di una SRL. Ha confermato il precedente ma ha fatto anche qualche aggiunta. [lettura della massima …] Equivalenza sotto il profilo della capacitò tra persona giuridica e persona fisica. In secondo luogo, l’art 2361 2° comma richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di SPA per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone in cui potrà rivestire anche l’incarico di amministratore. Anche questo articolo è un’altra norma che depone a favore di questa ricostruzione. C’è un secondo comma dedicato alla SRL in particolare, e all’obiezione della nomina … e il superamento del principio di collegialità. • la terza massima prevede una responsabilità solidale della persona fisica, designata dalla persona giuridica, con la società amministrata. In particolare dice che la persona fisica preposta all’amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima, unitamente all’amministratore, una condizione di garanzia che genera a suo carico una responsabilità contrattuale. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Il problema che più che contrastare la nomina di un amministratore persona giuridica, bisognerebbe contrastare l’utilizzo illecito di questa configurazione. Infatti, nominare una persona giuridica amministratore potrebbe essere un modo per aggirare una normativa sulla responsabilità degli amministratori. Basterebbe mettere come amministratore una società quasi priva di capitale e dietro a queste società agirebbero in realtà i veri amministratori. Su questo profilo, il tribunale di Milano nel 2017 è intervenuto. Ha qualificato il rapporto della persona fisica con la società amministrata come un contratto sociale qualificato e ha affermato che la persona fisica assume una posizione di garanzia anche nei confronti dei terzi. E quindi la persona fisica assume una responsabilità contrattuale in virtù del fatto di essere stata preposta in quel determinato ruolo. Forse questa sentenza aiuta a superare alcuni problemi. Certamente questi problemi sarebbero più facilmente superabili se intervenisse il legislatore con una normativa più chiara. COOPERATIVE L’orientamento prevalente non ammette la nomina di un amministratore persona giuridica. L’orientamento prevalente prevede che l’incarico di gestori nella cooperativa deve spettare sempre a persone fisiche. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 19. CESSAZIONE DALL’INCARICO DI AMMINISTRATORE Ci sono cause di cessazione che dipendono da atti volontari: rinuncia (volontà dell’amministratore) e revoca (volontà della società). Ci sono cause di cessazione che si verificano oggettivamente: morte, decadenza e scadenza (dipende dal tempo). Nelle SPA c’è la prorogatio: continuano fino a quando non vengono nominati i nuovi amministratori. Eventi riferibili solo alla società: liquidazione e riorganizzazione (operazioni straordinarie che possono portare come conseguenza il venir meno di alcuni organi o la riduzione degli organi). REVOCA Occorre sempre la giusta causa? La revoca può avvenire senza giusta causa? La revoca è sempre giudiziale oppure può essere stragiudiziale? Può essere cautelare (assunta di urgenza in situazioni particolari)? Se c’è la giusta causa la revoca è sempre legittima, in qualsiasi società. La revoca può essere stragiudiziale- non è necessario andare davanti a un giudice. La giusta causa serve solo per gli amministratori di società di persone nominati con il contratto sociale. In tutte le altre ipotesi non serve la giusta causa per revocare gli amministratori. Tuttavia, se l’amministratore è revocato senza giusta causa, questo potrà chiedere un danno alla società. Un altro principio su cui si può fare una piccola osservazione è che normalmente esiste una simmetria tra i soggetti che nominano e i soggetti che revocano. Normalmente perché nella revoca giudiziale evidentemente non è così. Nella revoca cautelare neanche. Nel sistema tradizionale: assemblea nomina e revoca. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Nel sistema dualistico: consiglio di sorveglianza nomina e revoca. Amministratori nominati dall’ente pubblico o dallo Stato art 2449: stesso ente pubblico/ Stato che revoca. ESCLUSIONE E RECESSO Ci sono poi delle ipotesi particolari: esclusione e recesso che riguardano solo le società di persone. Talvolta la soluzione più veloce della revoca è l’esclusione del socio amministratore. Dove talvolta il socio amministratore recede, esce dal contratto sociale e si dimette, dove talvolta la società esclude il socio e automaticamente l’amministratore. Talvolta può essere più comodo accedere all’esclusione piuttosto che alla revoca. Esempio della SAS per revocare un accomandatario occorre un’assemblea con maggioranze qualificate e il consenso di tutti gli accomandatari. Escluderlo, quindi, è più semplice perché occorre la maggioranza per teste dei soci, senza contare l’escludendo. SCADENZA DEL TERMINE È una causa particolare. Riguarda le SPA e le SAPA, non le società di persone e le SRL perché in queste tendenzialmente il mandato dell’amministratore è a tempo indeterminato. Potrebbe riguardare tutti ma non è detto perché a volte ci sono degli incarichi che sono intervenuti già durante il mandato. CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT La cessazione di un amministratore non contamina gli altri a meno che non ci sia una clausola di questo tipo. Se c’è questa clausola (“insieme staranno, insieme cadranno”) il venir meno di un amministratore, per qualsiasi causa, fa cadere tutti. SOCIETÀ DI PERSONE Parliamo di SS e SNC. Articolo 2259 Revoca negoziale atto separato o contratto Revoca giudiziale Art. 2259. Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. È una norma composta da 3 commi. Nel primo si dice che quando l’amministratore è nominato con i contratto sociale, occorre la giusta causa per la revoca. Nel secondo si dice che quando l’amministratore è nominato con atto separato si guardano le norme sul mandato. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Il terzo comma riguarda la revoca giudiziale che potrà essere richiesta da ciascun socio quando ricorra una giusta causa. Ulteriore ipotesi di cessazione nell’ambito delle società di persone: Parliamo di SS e SNC. REVOCA Gli amministratori a seconda di come sono nominati (atto separato o contratto)sono revocati. Ci sono regole differenti per la loro revoca. Nelle revoca giudiziale è possibile chiedere al tribunale la revoca dell’amministratore. Revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale Art. 2259. Revoca della facoltà di amministrare La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. Art 2259 c.c. 1° comma dice che la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. La revoca dell’amministratore con il contratto sociale in una società di persone sarebbe una modifica del contratto sociale. Le modifiche del contrato sociale nelle società di persone ai sensi dell’art 2252 sono deliberate dall’unanimità. Per le modifiche del contratto sociale occorrerebbe l’unanimità. La soluzione adottata dall’art 2259 è una soluzione che è stata definita di compromesso. Non è richiesta l’unanimità anche perché il socio amministratore revocando avrebbe bloccato l’unanimità, ma è stata chiesta la giusta causa. Se leggiamo l’art 2259 3° comma, ne ricaviamo che, in ogni caso, se vi è giusta causa, il fatto che non ci sia l’unanimità non esclude il poter chiedere la revoca tramite il tribunale. Ma così non è. La regola è che per revocare l’amministratore nominato con il contratto sociale è sufficiente la giusta causa. Si pone il problema del voto dell’amministratore revocando: cioè se l’amministratore revocando partepici o meno alla delibera che riguarda la sua revoca. A rigor di logica viene da dire no perché in altri ambiti (nell’ambito delle società di capitali l’ art 2373; di persone l’art 2287 la delibera che riguarda l’esclusione del socio è presa a maggioranza per teste senza calcolare il nr dell’escludendo) ci sono più dati normativi che farebbero pensare ad una soluzione che escluda che l’amministratore in conflitto di interessi possa votare sulla sua revoca. In realtà nulla è previsto quindi anche la dottrina percorre sentieri diversi. Cos’è la giusta causa? La giusta causa genericamente è quella situazione per la quale è impossibile la prosecuzione del rapporto gestorio. È giusta causa di revoca una situazione che non consente di proseguire Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE con quell’amministratore. I casi sono differenti. Le ipotesi sono ad esempio: violazione degli obblighi imposti dalla legge; assenze continuate reiterate e senza giustificato motivo dell’amministratore; reati; impedimento dell’esercizio dei poteri di controllo da parte dei soci (nelle società di persone il singolo socio in forza dell’art 2261 ha un controllo sulla gestione. Le ipotesi del socio amministratore non è così. L’amministratore che gli impedisce di esercitare il potere di controllo è un amministratore che può essere revocato per giusta causa.) Altre ipotesi: per esempio potrebbe trattarsi di malattia. L’amministratore che si ammala e non si dimette, a causa della malattia non riesce a gestire l’attività quindi potrebbe essere revocato per giusta causa. Non è necessario accertare la gravità dei fatti. È sufficiente che si tratti di un adempimento concreto e attuale. Altra ipotesi della revoca negoziale riguarda gli amministratori nominati con atto separato che secondo quanto dispone il 2° comma dell’art 2259 sono revocabili secondo le norme del mandato. Il mandato (art 1703 e seguenti) è un contratto con il quale un soggetto delega un altro al compimento di atti giuridici. Dietro al rapporto tra la società e l’amministratore c’è un rapporto di mandato. Spesso nelle società di persone c’è un richiamo delle norme sul mandato. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato. CI SONO 3 IPOTESI. QUAL È QUELLA CHE SI ADDICE MEGLIO? Prima norma: articolo 1723 revocabilità del mandato. Art. 1723. Revocabilità del mandato Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante. 1° comma Il mandato quindi può essere revocato! 2° comma è un ipotesi particolare di mandato: un mandato che è stato conferito non solo nell’interesse del mandante ma anche nell’interesse del mandatario. Se il mandato è anche per il mandatario, è revocabile solo se ricorre una giusta causa. Quindi può essere revocato solo per giusta causa. Seconda norma: Art 1725 revoca del mandato oneroso Art. 1725. Revoca del mandato oneroso La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. Quindi non richiede una giusta causa salvo un diritto al risarcimento dei danni. Terza norma: art 1726 revoca del mandato collettivo Art. 1726. Revoca del mandato collettivo Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. In questo caso occorre il consenso di tutti salvo che ricorra una giusta causa. Subito, verrebbe da dire che quest’ultima è l’ipotesi calzante perché verrebbe da pensare che tutti i soci hanno conferito un mandato all’amministratore. In realtà non è così perché il mandate è la società. L’ipotesi che sembra più corretta è l’art 1723 che consente di revocare il mandatario ad nutum cioè a piacere, salvo il diritto del revocato al risarcimento dei danni. Art 1725 insieme al 1723. Se il mandato era a tempo indeterminato, come è normale nelle società di persone, può essere revocato dando un congruo preavviso. Quindi l’amministratore ha diritto al risarcimento del danno se il mandato era a tempo determinato. Se il mandato era a tempo indeterminato ha diritto al risarcimento se non c’è stato il congruo preavviso. Bisogna capire chi assume la decisione di revoca. Come si assume la decisione? Il problema delle decisioni nell’ambito delle società di persone è un problema complicato perché poche sono le implicazioni normative. Quindi i sistemi di decisione accolti nell’ordinamento delle società di persone sono 3: La dottrina ha interpretato le 3 ipotesi e ha ricostruito il sistema ritenendo che laddove si vada a decidere sulla struttura organizzativa della società, modifiche dell’atto costitutivo, occorre l’unanimità. Per decidere sull’amministrazione è sufficiente la maggioranza. E quindi nel caso della revoca dell’amministratore, probabilmente, la regola che la dottrina ritiene più idonea è quella della maggioranza e quindi un sistema più veloce per revocare l’amministratore nominato con atto separato. In ogni caso se ricorre giusta causa, l’ultimo comma dell’art 2259 prevede la possibilità della revoca giudiziale e quindi che ciascun socio possa chiedere la revoca in via giudiziaria dell’amministratore. Lo può chiedere anche in via d’urgenza con un provvedimento cautelare ai sensi dell’art 700 del codice di procedura civile. Questo sistema della revoca giudiziale consente di superare il problema quando i soci siano solo due. Dove Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE sono due soci e sia opportuno e necessario (se c’è giusta causa) revocare uno dei due soci amministratori o il socio amministratore attraverso questa norma è possibile. Deve ricorre la giusta causa. Si deve trattare di inadempimenti posti in essere dall’amministratore e che in nessun modo i soci hanno accettato. Se hanno accettato anche tacitamente determinati comportamenti, posso poi rivolgersi al tribunale per richiedere la revoca dell’amministratore. Si esclude l’applicazione della revoca giudiziale ai sensi dell’art 2409 disciplinato nell’ambito delle SPA. Quindi si esclude la possibilità di nominare un amministratore giudiziario. Revoca amministratore Esclusione socio Esclusione = Revoca Nelle società di persone, normalmente, è possibile l’amministratore estraneo ma normalmente i soci sono amministratori. Se i soci sono amministratori è evidente che si crea una confusione tra revoca dell’amministratore e eventuale esclusione del socio. Bisogna capire se queste ipotesi coincidono o no; se c’è un punto di intersezione. La revoca dall’incarico di amministratore non incide sulla posizione di socio. revocaesclusione Se l’amministratore viene revocato, se azioniamo la revoca non escludiamo il socio ma togliamo al socio il potere di amministrare la società. Al contrario, se noi escludiamo il socio (esclusione socio = revoca) , è vero che forse l’amministratore può essere estraneo, ma dubito che un socio escluso possa essere l’ideale amministratore estraneo e quindi l’esclusione determina la revoca. L’esclusione può determinare una causa di cessazione nelle società di persone. L’ art 2286 prevede che “l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici”. (esclusione facoltativa) C’è anche l’esclusione di diritto prevista dall’art 2288 Art. 2288. Esclusione di diritto. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270. In queste ipotesi l’esclusione equivale alla revoca. C’è una differenza Per la giusta causa di revoca abbiamo visto non si richiede la gravità per gli inadempimenti. Invece per l’esclusione è richiesto il grave inadempimento. Tuttavia, si tratta di doveri Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE differenti. Un conto è infrangere dei doveri di gestione altro è infrangere dei doveri sociali (doveri che incombono tipicamente sul socio e verso la società). Pertanto ci sono delle ipotesi in cui i due casi si incontrano. Si intersecano quando gli inadempimenti sono gravi. Se sono gravi siamo in una situazione in cui l’amministratore socio è revocabile e il socio è escludibile. Per far coincidere perfettamente la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio occorre la presenza del grave inadempimento. A quel punto la revoca comporta anche l’esclusione del socio: le ipotesi sono ad esempio la violazione del divieto di concorrenza (art 2301), la violazione dell’art 2256 che prevede il divieto di usare le cose sociali per uso personale. Se l’inadempimento è grave le due ipotesi coincidono. Anche il recesso alla stessa maniera può ripercuotersi sull’amministratore perché è difficile pensare a un socio che recede e un amministratore estraneo che rimane che è il socio receduto. È un ipotesi che traballa. Se il socio amministratore recede cessa anche dall’incarico. DIMISSIONI Anche nelle società di persone, seppure non è regolamentato specificatamente, l’amministratore può dimettersi. Dobbiamo andare a vedere l’art 1727. Art. 1727. Rinunzia del mandatario. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario. L’amministratore solo se non dà un congruo preavviso è tenuto al risarcimento del danno. Qualcuno ha sostenuto che l’amministratore nominato nel contratto sociale non possa dimettersi se non ricorre giusta causa. E perché è stata sostenuta questa teoria? Perché la società si immagina sia stata costituita in quel determinato modo, con i determinati amministratori perché si credeva nella capacità gestionale di quei soggetti. E quindi quei soggetti, secondo parte della dottrina, non posso abbandonare l’incarico prima del tempo salvo una ricorrenza della giusta causa. La giurisprudenza in realtà ammette comunque le dimissioni . L’amministratore potrà eventualmente risarcire un danno alla società laddove sia configurabile. Le dimissioni hanno efficacia immediata. Nel caso di società di persone non sembra applicabile il regime della prorogatio purché non sussistano gli stessi motivi per il quale è stato introdotto questo regime nelle SPA. Il regime della prorogatio è un evento noto per evitare un vuoto gestionale. Nelle società di persone gli amministratori sono normalmente tutti i soci e il potere si concentrerà solo sugli altri non si creano vuoti Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE gestionali. LA MORTE La morte è un evento che fa venire meno entrambi i rapporti: quello di amministratore e quello sociale. L’articolo 2284 indica delle strade da seguire in caso di morte. Art. 2284. Morte del socio Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano. La strada principale è la liquidazione della quota agli eredi. Altra è la continuazione della società con gli eredi. Laddove ci sono clausole di continuazione si pone il problema se gli eredi diventano amministratori. Muore il socio, c’è la clausola di continuazione, oltre alla quota si trasmette anche la carica? No! Presumibilmente la carica ha un valore soggettivo e quindi anche se c’è la clausola di continuazione, gli eredi subentrano ma come soci. Per cui non viene trasmessa la carica di amministratore. Altra ipotesi in cui viene meno l’amministratore è la perdita della capacità. L’art 2382, nell’ambito delle SPA, include dei requisiti: la capacità di agire. Art.2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Nelle società di persone non è previsto ma si richiamano le norme sul mandato per cui la capacità di agire è un requisito anche per gli amministratori di società di persone. D’altro canto, il fallimento del socio produce l’esclusione di diritto e quindi automaticamente anche la revoca dall’incarico di amministratore. C’è di nuovo una coincidenza tra le ipotesi di esclusione e revoca dell’amministratore. La mancanza di capacità è causa di esclusione. Tuttavia bisogna capire quando diventa efficace. Quando decade? C’è una sentenza che dichiara lo stato di incapacità parziale o totale. Da quel momento l’incapacità è certa e quindi l’amministratore decade. C’è un periodo mediamente lungo, o comunque esiste un periodo di tempo, che rappresenta una sorta di limbo perché nel momento in cui il socio diventa incapace sino al momento in cui non venga dichiarata effettivamente la sua incapacità dal tribunale, durante questo periodo l’amministratore può essere revocato per giusta causa senza rischio di risarcimento del danno. È un ipotesi di revoca per giusta causa. Si è verificato uno stato di interdizione che non consente la prosecuzione del Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE rapporto e quindi la gestione da parte del socio. SCADENZA DEL TERMINE È un’ipotesi rara nelle società di persone perché di norma i soci amministratori sono a tempo indeterminato. SCIOGLIMENTO È un ipotesi che determina la cessazione dall’incarico. PRINCIPIO SIMUL STABUNT SIMUL CADENT “Insieme staranno insieme cadranno”. Quello che è una clausola nelle società di capitali, è un principio nelle società di persone che hanno adottato un modello di amministrazione congiuntiva. L’amministrazione congiuntiva funziona con il consenso della maggioranza degli amministratori. Il venir meno di essi pare comporti il venir meno di tutti gli amministratori. Si applica quindi questo principio alle società di persone. Un’ipotesi da valutare in sede separata è quello della SAS. SAS La SAS, per la sua caratteristica di avere due categorie di soci, ha regole differenti. Ha regole che normalmente tutelano di più gli amministratori. L’articolo 2319 riguarda la nomina e revoca degli amministratori della SAS Art. 2319. Nomina e revoca degli amministratori Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Quindi, per revocare un amministratore nella SAS occorre la doppia maggioranza. Il consenso di tutti gli accomandatari e l’approvazione della maggioranza degli accomandanti. In realtà la prima è necessaria, se manca la prima maggioranza non si va da nessuna parte. Se un solo accomandatario vota contro, la seconda maggioranza da sola è insufficiente. La seconda è un approvazione, mentre la prima è un consenso. È il consenso degli accomandatari in realtà che determina la revoca dei propri amministratori. Ci pone il problema se sia applicabile il 3° comma dell’articolo 2259, cioè “la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”. Quindi se ciascun socio e quindi anche se ciascun accomandante possa chiedere la revoca giudiziale dell’accomandatario. Se ciascun accomandante possa compiere questo atto. Gli accomandanti hanno un divieto di immistione cioè il divieto di compiere atti di gestione. La revoca richiesta giudizialmente dell’amministratore non è considerato un atto di gestione e quindi l’accomandante può attraverso il 3° comma dell’art 2259 chiedere la revoca giudiziale dell’accomandatario. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Anche per l’accomandatario si pone il problema della revoca e dell’esclusione. Revoca art 2319 unanimità accomandatari (consenso) maggioranza accomandanti (approvazione) Esclusione art 2287 maggioranza per teste Se la revoca dell’accomandatario richiede unanimità dei consensi degli accomandatari è più semplice escluderlo che revocarlo. È per questo che si è proposto di far prevalere, nell’ipotesi in cui si configuri una coincidenza, le regole che riguardano la revoca. Oppure di imporre all’accomandante / accomandanti di ricorrere all’art 2259 3° comma: revoca giudiziale. Laddove vi sia un solo accomandatario si pone un problema. Ci si domanda se si possa applicare l’art 2287 3°comma. L’ipotesi è più accomandanti e un solo accomandatario. C’è una sentenza della Cassazione del 2001 e confermata nel 2011 che ritiene che questa ipotesi sia un’ipotesi eccezionale e che non si possa applicare laddove vi siano seppure due categorie di soci che si confrontano con interessi differenti. C’è una sentenza del tribunale di Milano del 1998 che afferma che gli accomandanti che intendano escludere un unico accomandatario non possono procedere a decisione maggioritaria ma devono rivolgersi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 2287. Ci si deve rivolgere al tribunale per l’esclusione l’accomandatario. Il tribunale di Milano considera le categorie di soci come due interessi contrapposti e quindi si ricorre alla revoca giudiziale. Viceversa, la Cassazione non ritiene questa soluzione legittima. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE 20. SOCIETÀ DI CAPITALI SPA SCADENZA DEL TERMINE Prima causa di cessazione che ci viene in mente è la scadenza del termine. Nelle SPA gli amministratori sono nominati per al massimo 3 esercizi e scadono quando viene convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale. Sono rieleggibili alla scadenza. La scadenza del termine comporta la loro cessazione. La scadenza non è necessariamente simultanea. È possibile che la società adotti consapevolmente dei sistemi di rotazione per cui 2 amministratori scadono nel 2018, altri due scadono nel 2020, altri 2 nel 2022 e così via. È un sistema ciclico di rotazione. È importate la collegialità ma non è necessario che la scadenza sia simultanea, che sia sincronica. Art.2385 Cessazione degli amministratori L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. L’art 2385 prevede nel caso di scadenza del termine il regime di prorogatio. Perciò, gli amministratori scaduti durano in carica sino a che i nuovi amministratori non assumono l’incarico e quindi fino a che il CdA non è stato ricostituito (2°comma). REVOCA Principio di simmetria Gli amministratori nelle SPA sono nominati, ai sensi dell’articolo 2364 dall’assemblea ordinaria e lo stesso 2° comma dell’art 2364 prevede che l’assemblea ordinaria li possa revocare. Assemblea ordinaria nomina e revoca gli amministratori. Quindi se vengono revocati dalla assemblea ordinaria e l’assemblea ordinaria lo può fare ad nutum, non è richiesta per la revoca una giusta causa. Gli amministratori revocati hanno dritto a un risarcimento del danno. Il risarcimento del danno a cui possono accedere gli amministratori è il lucro cessante cioè i mancati guadagni. Il risarcimento del danno viene calcolato sui compensi che non sono stati percepiti dagli amministratori per il periodo che mancava alla scadenza del loro mandato. Hanno diritto a un risarcimento del danno solo nel caso in cui non ricorra una giusta causa di revoca. Se ricorre una giusta causa, che non è condizione necessaria, la società non deve nulla all’amministratore. Le giuste cause possono essere di due tipologie. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE Esistono giuste cause: • dal carattere oggettivo ad esempio l’adeguamento alla legge cioè adeguarsi ad una normativa che prevede una riorganizzazione può essere una giusta causa di revoca; e • giuste cause dal carattere soggettivo. Non sono giuste cause oggettive le ipotesi in cui per esempio cambi la maggioranza. Se cambia la maggioranza cambiano gli equilibri (l’assemblea è a maggioranza che nomina gli amministratori) e il cambiamento degli equilibri non comporta la possibilità di revocare per giusta causa gli amministratori. Non è una giusta causa il fatto che siano cambiati gli equilibri interni. Alla stesso modo la convenienza economica della società non è una giusta causa per revocare un amministratore. È giusta causa di revoca i comportamenti per società di persone quindi gravi inadempimenti: ipotesi in cui l’amministratore non abbia provveduto alla redazione del bilancio per esempio; oppure quando l’amministratore sia negligente, sia inerte rispetto ad attività che deve svolgere anche con riguardo all’attivazione dell’assemblea (l’amministratore convoca l’assemblea) . Queste sono sicuramente ipotesi di giusta causa di revoca dell’ amministratore. Simmetria tra nomina e revoca. Parlando della nomina non sempre l’amministratore è nominato dall’assemblea. L ‘amministratore che è nominato da altri soggetti segue altre regole per quanto riguarda la revoca. La prima ipotesi che abbiamo esaminato è la nomina da parte dei titolari di strumenti finanziari partecipativi. Abbiamo visto che questi strumenti finanziari che non accedono al capitale sociale perché i titolari non sono soci, non sono azionisti della SPA, hanno altresì dei poteri amministrativi tra cui nomina di un componente dell’organo di gestione e di controllo. Allora se è vero il principio della simmetria si dovrebbe ritenere che sono gli stessi soggetti titolari di strumenti finanziari che li hanno nominati ad avere potere di revocare. Lo stesso vale per le società in cui c’è una componente pubblica. Laddove la società ci sia una componente pubblica rappresentata dallo stato o ente pubblico questi hanno poteri di nomina e di revoca. CI SONO POI CASI PARTICOLARI NELLE SPA Primo: art 2409 revoca giudiziale -> revoca da parte del tribunale degli amministratori. Secondo: la revoca può seguire alla violazione del divieto di concorrenza (art 2390). Terzo: revoca automatica dell’amministratore. Articolo 2393 5° comma “La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori”. Nella ambito della delibera sull’azione di responsabilità contro gli amministratori laddove vi sia il consenso di una quota qualificata del capitale sociale pari a 1/5 può essere deliberata anche la revoca automatica dell’amministratore. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE La revoca è una delibera che viene assunta dall’assemblea nell’ambito della decisione relativa alla responsabilità degli amministratori e se ricorre una certa specifica maggioranza. Non è prevista nell’ambito della SPA una revoca cautelare, quindi pare inammissibile uno strumento di questo tipo nelle SPA. La revoca cautelare è previste nelle SRL in forza dell’articolo 2476. Altro problema riguarda un a fattispecie particolare della revoca. Fino ad ora abbiamo parlato di revoca dell’amministratore. Nelle SPA, l’organo amministrativo è articolato e le competenze sono spesso quasi sempre attribuite ad organi delegati, ad amministratori delegati. Si pone il problema di come funzioni la revoca delle deleghe. Se è possibile e quali sono le conseguenze della revoca delle deleghe. Manca una disciplina, una norma di riferimento. Le deleghe vengono date dal consiglio e quindi sarebbe normale pensare che lo stesso consiglio che da le deleghe le possa anche revocare. È la soluzione preferibile. Ma la giusta causa deve ricorrere ? Per risarcimento danni è possibile la richiesta da parte dell’amministratore delegato o revocato con deleghe? Secondo un orientamento no. Perché il rapporto che intercorre tra il consiglio e l’amministratore delegato è un rapporto di carattere fiduciario tale per cui il consiglio può revocare le deleghe ad nutum, senza giusta causa. E così si sono espressi i tribunali di Milano e Napoli. La revoca della delega rappresenta un downgrade per l’amministratore che si trova ad assumere un ruolo inferiore rispetto a quello che rivestiva. Secondo un orientamento sarebbe opportuno cautelarsi rispetto a una revoca delle deleghe motivandola quindi motivando il provvedimento che è una via di mezzo tra la giusta causa e l’assenza totale di motivazione. L’orientamento oggi prevalente in dottrina è il primo cioè quello che ritiene che la revoca delle deleghe possa essere gestita in assoluta libertà da parte del consiglio. Questo orientamento, che è quello maggioritario, deriva dal fatto che dal 2003 c’è una sorta di sovra ordinazione del consiglio sui delegati. Proprio questo carattere subordinato del rapporto (il consiglio può sempre compiere gli atti che ha delegato) fa presumere che la revoca possa avvenire ad nutum. C’è una pronuncia piuttosto recente della Cassazione, nr 7587 del 2016, che invece ritiene applicabile alla revoca delle deleghe l’art 2283 e quindi il fatto che se non c’è giusta causa deve essere risarcito il danno. Quindi, mentre la dottrina è favorevole alla revoca ad nutum, c’è un orientamento giurisprudenziale importante (quello della Cassazione) che al contrario, ritiene che la revoca delle deleghe comporti in assenza di giusta causa un risarcimento dei danni. Risarcimento dei danni che dovrebbe essere proposto contro la società. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE DIMISSIONI O RINUNCIA DELL’INCARICO In certe situazioni le dimissioni sono un dovere ma non è un dovere scritto. Il codice non lo prevede. L’amministratore non può svolgere l’incarico per impossibilità dovuta per esempio a una malattia: dovrebbe dimettersi e questo perché la sua condizione fisica non gli consente di svolgere in maniera corretta, efficiente l’incarico che ha assunto. La norma non dice molto sulle dimissioni. Le dimissioni sono una dichiarazione che fa l’amministratore alla società. È una dichiarazione che non necessità di accettazione da parte della società. Non esiste una norma che prevede che le dimissioni debbano essere motivate. Posso avvenire ad nutum, a piacere. Non è previsto un risarcimento di danni in caso di dimissioni ad nutum. La società può provare di aver ricevuto un danno e solo così può chiedere risarcimento all’amministratore che si è dimesso. Art 2385 1° comma detta due regole. Prima regola: impone una forma. “L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale”. Seconda regola. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o ricostituita in sede da parte nuovi amministratori. “La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori”. Due vincoli: uno la forma; due la prorogatio. Gli amministratori dimissionari rimangono in carica sino a quando non sia stato ricostituiti l’organo se non rimane in carica la maggioranza. Se rimane in carica, allora la dimissione ha efficacia immediata. In una sentenza del tribunale di Roma del 2015 si è posto il problema dell’induzione delle dimissioni. L’amministratore che sia stato indotto a dimettersi si può qualificare a una revoca senza giusta causa? Colui che è stato indotto alle dimissioni può considerarsi revocato per giusta causa? Perché lui non si sarebbe mai dimesso se non fosse stato indotto dalla società. E quindi è come se la società lo avesse revocato senza giusta causa. Secondo il tribunale non ha diritto al risarcimento perché ha assecondato la società. Nelle SPA erano frequenti le dimissioni in bianco. Quando venivano nominati gli amministratori firmavano anche le dimissioni in modo che la società quando ne aveva voglia li faceva dimettere senza risarcirli. DECADENZA Può essere legale o statutaria. Ipotesi di decadenza legale: interdetto, inabilitato, fallito, colui che è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Decadenza sanzionatoria è legata all’ingiustificata assenza da un certo nr di riunioni laddove sia previsto da una clausola statutaria. Decadenza statutaria è anche quella prevista nel caso in cui vengano meno i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che lo statuto eventualmente richiede. L’art 2387 consente agli Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE amministratori di SPA chiuse di introdurre dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. Il venir meno di quelli comporta una decadenza statutaria. La MORTE fa venir meno l’amministratore. Idem lo SCIOGLIMENTO della società. CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT In questo caso è una clausola. Può essere introdotta statutariamente (prevista dall’art 2386 comma 4) e, laddove presente il venir meno di uno fa cadere tutti. Questa clausola era stata introdotta nel 2003, è sempre stata usata nella prassi però nel 2003 l’ha prevista normativamente. Il motivo per cui l’ha introdotta e regolamentata era un motivo a fin di bene legato al voto di lista. Il voto di lista è stato introdotto per garantire che ci fosse nelle società quotate un rappresentante delle minoranze in seno al consiglio e la clausola simul stabunt simul cadent prevede che se cade uno cadono tutti. In questa maniera se chi è caduto è chi rappresenta le minoranze c’è la possibilità di nominare tutto il consiglio, nominando attraverso il voto di lista il rappresentante delle minoranze. Tutela non solo la minoranza ma anche la collegialità, la coesione del consiglio. Queste sono le intenzioni: la prassi si è dimostrata differenze. Questa clausola è stata utilizzata come strumento per eliminare un amministratore scomodo. Laddove c’è un amministratore che non va più bene, un altro compiacente con il gruppo di controllo si dimette e fa cadere tutto. Quindi l’uso è stato più questo che quello per cui era previsto dal legislatore. La norma parla di caduti amministratori. Ci si domanda se il venir meno di uno o più specifici amministratori funzioni cioè faccia cadere l’intero consiglio. La dottrina è favorevole a tenere legittime clausole che prevedano che il venir meno di un amministratore specifico (amministratore delegato, presidente del consiglio) decada l’intero consiglio. È un arma che diventa pericolosa. È però anche un sistema che consente di superare il meccanismo della cooptazione. Se viene meno un amministratore ma rimane in carica la maggioranza, i rimasti in carica possono cooptare un altro. È stato usato in modo improprio. Sono stati adottati dei rimedi. Dei rimedi di far emergere quello che il funzionamento della clausola simula e quindi far emergere la revoca senza giusta causa. SAS Dobbiamo vedere quali siano le peculiarità della SAS rispetto al discorso della sostituzione. C’è una norma: art 2456 che nell’ambito della SAS ci dice che “la revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni”. Occorre una delibera particolare. Occorre la maggioranza dell’assemblea straordinaria. Nelle SAS la scadenza del termine non rappresenta una causa di cessazione perché nelle SAPA tutti gli accomandatari sono di diritto amministratori e lo sono a tempo indeterminato. Non è previsto un termine. Non pare Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE compatibile con la SAPA la previsione contenuta nell’art 2393 5° comma (“la deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori”): la revoca automatica. Nelle SPA l’assemblea ordinaria che delibera in relazione ad un azione di responsabilità contro gli amministratori, laddove la delibera venga presa con una maggioranza qualificata pari a 1/5 del capitale sociale, può deliberare anche la revoca dell’amministratore. Questa norma pare incompatibile con il sistema delle SAPA perché nelle SAPA la maggioranza per revocare l’amministratore è la maggioranza della assemblea straordinaria. Quindi non è compatibile l’art 2393 5° comma. Alla stessa maniera è parso incompatibile il meccanismo della cooptazione. Si ha qualche perplessità ma l’orientamento dominante sostiene l’esclusione della clausola simul stabunt simul cadent perché rende instabile l’organo amministrativo. Quindi non pare compatibile con il sistema delle SAPA. SRL Per le SRL non si dice nulla o quasi sul tema della cessazione. L’unica norma che il qualche modo menziona un meccanismo di cessazione degli amministratori è l’art 2476 3° comma. Art 2476 3° comma L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Questo articolo è la norma che nelle SRL si occupa di responsabilità degli amministratori. Quindi è prevista una revoca cautelare degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione. MORTE dell’amministratore nella SRL Il decesso è una causa di cessazione di fatto, non è scritta. L’unico problema potrebbe verificarsi quando l’amministratore era amministratore in forza di un diritto particolare di amministrazione. Questo diritto particolare si trasferisce agli eredi? Art 2468 3° comma “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. I diritti particolari possono avere tantissime configurazioni: possono prevedere il diritto di nominare un amministratore, il diritto di veto verso l’amministrazione, di gradimento verso la nomina degli amministratori. Mattia Fontana Sezione Appunti DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE
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