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COLLEGIO SINDACALE

Sono uscite nel 2018 le norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate. Non sono una normativa ma delle raccomandazioni per interpretare varie situazioni.

Sul sito larevisionelegale.it troviamo dei documenti: ci saranno delle modifiche rispetto al libro. Però il libro dovrebbe bastare.

I SINDACI

(dove ci eravamo bloccati la scorsa lezione).
Avevamo esaminato con particolare accuratezza il collegio nelle SPA.

SAPA

Si applicano tendenzialmente le norme delle SPA, ci sono però due regole specifiche. In particolare l'art 2459 che vieta ai soci gestori (agli accomandatari) di votare in tutte le delibere che riguardano la nomina e la revoca, nonché l'azione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale. La ratio è quella di garantire una certa indipendenza dell'organo di controllo rispetto ai gestori. L'organo di controllo si occupa principalmente del controllo sulla gestione e quindi è corretto pensare che nelle accomandite, l'accomandatario che è socio non partecipi  a queste delibere.  
La seconda norma che è differente rispetto alle SPA è contenuta nel 2°comma dell'art 2458 ce prevede una peculiare competenza del collegio sindacale. Nel caso in cui vengano meno tutti gli accomandatari il collegio sindacale deve nominare un amministratore provvisorio affinché si occupi dell'ordinaria amministrazione.

SOCIETÀ QUOTATE

La disciplina del collegio sindacale delle società quotate la troviamo in quattro fonti normative: nel codice civile; nel TUF; nel regolamento emittenti; nel codice di autodisciplina laddove la società quotata vi aderisca.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE nell'ambito degli organi di controllo


Art. 147-ter814
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità
della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico

2. …omissis…
 
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve
essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409- septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica

Art. 147-quater821
(Composizione del consiglio di gestione)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter

Art. 147-quinquies
(Requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
 
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 148
(Composizione)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
 a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
 b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
 c) …omissis…
 d) …omissis…

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in
materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma

 2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3835

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3836

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza

Art. 148-bis
(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo


Art 148 del TUF → Il numero minimo di componenti effettivi non può essere inferiore a 3. Il nr min dei supplenti non può essere inferiore a 2. Il legislatore si è premurato di prevedere un nr min e non prevede il nr max. l'autonomia statutaria è libera di valutare quale sia la composizione numericamente migliore per il collegio sindacale. La ratio di questa scelta di non stabilire un tetto max è legata al fatto di fare in modo che il collegio sindacale sia conforme alle reali esigenze della società. Quindi prevedere un nr max di componenti sarebbe come limitare il funzionamento efficiente dell'organo in certe ipotesi. In certi casi potrebbe essere ideale una soluzione che adotti un nr di componenti superiori anche ai 5 anche se di fatto non sempre questa soluzione viene adotta anzi è più frequente trovare collegi sindacali con una composizione numerica bassa pari a 3 componenti. Se aumenta il nr degli effettivi allora aumenta anche quello dei supplenti. Una previsione particolare riguarda la presenza, nell'ambito del collegio sindacale delle non quotate, di un sindaco di minoranza.

Secondo comma art 148
prevede che un membro effettivo e un supplente del collegio sindacale debbano rappresentare le minoranze e deve essere nominato con voto di lista. In questo modo si garantisce la rappresentazione in consiglio anche degli azionisti meno forti.

È ancora più interessante osservare che il comma 2bis dell'art 148 prevede che il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra i sindaci di minoranza.  

Attraverso questa scelta il legislatore con riferimento alle società quotate cerca di superare il punto debole che abbiamo detto essere l'originario fisiologico difetto di struttura del collegio sindacale che è il fatto che i membri del collegio sindacale siano nominati dalla stessa maggioranza che nomina i gestori. Attraverso la nomina obbligatoria di un sindaco di minoranza si supera questo problema.

Per quanto riguarda la struttura di un collegio sindacale più ampio è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che nelle linee guida propone quantomeno un numero pari a 3 supplenti laddove il collegio sindacale sia composto da 5 effettivi. Per quanto riguarda il voto di lista si rinvia alle regole previste per il CdA e quindi ciascun socio può presentare una lista: il capitale sociale minimo per presentare la lista è quello previsto dall'art 147ter del TUF; lo statuto può richiedere che il scoio che presenta la lista sia titolare di una determinata partecipazione  che comunque non deve essere superiore a quella prevista per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori.
Ogni candidato può essere presente in una sola lista: questo a pena di ineleggibilità.

Qual è la caratteristica del sindaco di minoranza? Il sindaco di minoranza non è un sindaco della minoranza nel senso che non presidia gli interessi della minoranza opponendosi alle maggioranza. È un sindaco che presenta un profilo di terzietà rispetto al restante collegio. Terzietà (art 8 del cod di autod) non deve essere intesa come estraneità: è un sindaco che ha requisiti che lo rendono più indipendente ma non è un sindaco estraneo alla società. si tratta di un requisito, quello della terzietà, che ne garantisce una maggiore indipendenza. Quindi il sindaco di minoranza non è il sindaco che porta avanti le istanze delle minorane: è semplicemente un sindaco che ha una maggiore indipendenza/terzietà rispetto agli interessi della società.

Dal 2011 è previsto dal collegio sindacale che 1/3 dei membri effettivi sia il portatore degli interessi del genere meno rappresentato e quindi solitamente del genere femminile. Quindi 1/3 dei componenti del collegio sindacale deve rappresentare la componente più debole. Anche in questo caso, come per l'organo amministrativo, si tratta di una misura temporanea perché è obbligatoria solo per 3 mandati, dopodiché è lasciata alla società la scelta se continuare o meno in questa nomina del genere meno rappresentato.
La Consob durante tutto questo periodo ha dei poteri sanzionatori: ha il potere di diffidare la società finché si adegui al criterio; in casi di ottemperanza la Consob applica una sanzione che va dai 20.000 ai 200.000 euro alla società che non ha adempiuto all'obbligo.

Quali sono i requisiti? I sindaci devono possedere dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Come abbiamo visto anche nelle società chiuse sono previsti dei requisiti analoghi. In realtà nelle chiuse non sono previsti requisiti di onorabilità. Sono previsti requisiti di professionalità ma in parte differenti rispetto a quelli introdotti per le quotate. Sono previsti invece requisiti di indipendenza sostanzialmente analoghi.

Requisito di professionalità: un sindaco (oppure due se ci sono più di tre componenti) e comunque un supplente devono essere revisori. Quindi qui rispetto alle società chiuse, se i componenti sono più di 3 i sindaci revisori devono essere almeno 2. Gli altri sindaci devono essere scelti tra soggetti che rivestono particolari requisiti di professionalità di tipo giuridico, aziendale, finanziario o tecnico-scientifico. Cosa si prevede con riguardo alle società quotate? Si prevede che possano essere nominati nel collegio sindacale coloro che per almeno un triennio abbiamo svolto delle esperienze lavorative che siano strettamente connesse all'attività di impresa. Quindi tutto quello che abbiamo visto essere un difetto nei requisiti di professionalità delle azioni chiuse dei componenti del collegio sindacale( dove sono previsti dei requisiti di professionalità ma che possono prestare il fianco ad abusi, a situazioni in cui potremmo avere un coll sind formalmente legittimo ma sostanzialmente incapace di funzionare e quindi il coll sind nominato dall'assemblea) nelle società quotate è superato: un po' perché c'è un sindaco di minoranza che non è rappresentato come gli altri componenti ed è superato ulteriormente dal fatto che i requisiti di professionalità sono più stringenti.

È previsto quindi che possono accedere al ruolo coloro che hanno esperienza triennale in attività di amministrazione e controllo oppure che abbiano rivestito uffici direttivi in società con un capitale non inferiore ai 2milioni di euro. Quindi attività di amministrazione e controllo per un periodo triennale, attività professionale o di insegnamento di ruolo universitario ma di materie strettamente attinenti all'attività di impresa (e qua si supera quel problema delle materie genericamente giuridiche economiche, devono essere giuridiche, economiche, finanziarie strettamente attinenti). Infine coloro che abbiano sempre per un triennio svolto funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che però operano in particolari settori: creditizio, finanziario, assicurativo o settori legati strettamente all'attività di impresa. In questo modo si dovrebbe superare il difetto dei requisiti di professionalità del sistema delle società chiuse. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi speciali e dallo statuto.

Devono poi ricorrere requisiti di onorabilità. Il requisito di onorabilità consiste nell'assenza di condanne penali. Anche in questo caso comunque di misure di prevenzione che siano disposte dalle autorità giudiziaria. Condanne penali a pene significative. Anche in questo caso c'è un decreto che elenca  quali sono i reati di cui non possono macchiarsi coloro che intendono andare a comporre il collegio sindacale delle società quotate. Si tratta di reati che tendenzialmente sono vicini all'attività di impresa o che per la loro gravità sono comunque da considerare pregiudizievoli per l'immagine della società. sicuramente tutti i diritti societari previsti dalle norme del codice civile (quindi coloro che si siano macchiati dei diritti societari previsti dal 2600 e qualcosa e seguenti; coloro che abbiano compiuto reati di settore creditizio, finanziari, assicurativo; coloro che siano stati cancellati dal libro unico degli agenti di cambio e coloro che abbiano commesso reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio/l'economia/l'ordine pubblico). L'accertamento della sussistenza dei requisiti sia di professionalità che di onorabilità spetta agli amministratori.

Sono poi previste delle cause di ineleggibilità e decadenza che sono integrate dai requisiti di indipendenza e come per il collegio sindacale delle società chiuse, non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano nelle situazioni di cui l'art 2382 (interdetti, falliti, inabilitati o sottoposti a una misura che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, coloro che si trovano ad avere dei rapporti di coniuge/parentela entro il 4° grado con i gestori anche delle società del gruppo, coloro che sono legati da rapporti di natura patrimoniale, professionale che ne compromettono l'indipendenza.
Poi potrebbe essere chela società aderendo al codice di autodisciplina applichi l'art 8 del cod di autodisciplina relativamente ai sindaci che per quanto riguarda l'indipendenza rinvia all'art 3 sugli amministratori indipendenti. Ricordiamo che per quanto riguarda gli amministratori indipendenti, il cod di autodisciplina in realtà propone un elenco di ipotesi in cui si presume che non ci sia indipendenza. Non è un elenco tassativo.

L'art 148bis prevede il limite al cumulo degli incarichi. Anche questo non introdotto per SPA chiuse quantomeno non di default perché è possibile introdurlo statutariamente. Nelle società quotate si rinvia a un regolamento Consob per la disciplina del cumulo degli incarichi. Qual è la ratio sottesa a questa disciplina? Evitare che incarichi complessi ed onerosi, che richiedano molto tempo siano accumulati in capo ala stessa persona. Quindi evitare che incarichi particolarmente delicati/impegnativi siano rivestiti dalla stessa persona o quantomeno limitare questo cumulo. Possiamo dire che il limite massimo è “5 poltrone”: significa 5 incarichi ma in società quotate. Per stabilire se un soggetto possa rivestire il ruolo di sindaco in una quotata e svolga altri incarichi in altre società bisognerà andare a vedere che società sono e che incarichi sono, che natura e dimensioni hanno le società. In base a un complesso calcolo che è previsto in questo regolamento della Consob si potrà stabilire se per quel soggetto è possibile o meno rivestire quel ruolo. Quindi di base diciamo che il limite massimo per incarichi importanti in quotate è 5. Tutte le altre ipotesi sono da valutare caso per caso attraverso un calcolo. E in certi casi si può arrivare fino a 25 incarichi se ci sono tante SPA, tante società di persone, tante medio-piccole imprese.
Quindi quando si parla di 5 incarichi non si vuole dire che non si può fare il sindaco in 3 SRL, una SPA di piccole medie dimensioni e una quotata: devono essere 5 incarichi ma di un certo livello.

Cosa discende da questa norma sul divieto di cumulo degli incarichi? Un obbligo di informativa che il sindaco deve dare alla Consob. Nel momento in cui viene nominato deve informare sugli altri incarichi che già riveste. Qual è la sanzione di cui può disporre la Consob? Può disporre la decadenza nel caso in cui il sindaco raggiunga il livello massimo di incarichi che può assumere.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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