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Regolamento comunitario per i Vqprd
Il regolamento n. 823/87 del Consiglio, che stabilisce disposizioni particolari per i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD), è la fonte primaria generale per la regolamentazione dei VQPRD comunitari: è nei suoi 18 articoli, infatti, che vengono impartite le disposizioni generali più significative riguardanti la produzione e l'immissione al consumo dei vini di qualità (dalle pratiche enologiche particolari alle quali i VQPRD possono essere sottoposti, al declassamento ed agli esami analitici ed organolettici sulle partite dei VQPRD, fino ai criteri qualitativi riguardanti le uve, quali la resa in campo o quella di cantina).
In particolare, i primi tre articoli danno le definizioni delle varie categorie dei VQPRD tra cui quella di regione determinata (una zona o un insieme di zone viticole che producono vini con caratteristiche qualitative particolari). Nei successivi articoli 4, 5 e 6 è stabilito che i VQPRD possono essere elaborati solo a partire da uve provenienti da varietà di viti specificatamente previste per ciascun VQPRD e trasformate all'interno della zona determinata. Nell'articolo 7 è previsto che gli Stati membri fissino un titolo alcolometrico minimo per ciascuno dei VQPRD ottenuti nel loro territorio, mentre gli articoli 8, 9 e 10 dettano disposizioni inerenti le pratiche enologiche correttive dell'aumento della gradazione alcolometrica, dell'acidificazione e disacidificazione, e della dolcificazione. L'articolo 11 stabilisce che per ogni VQPRD lo stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uva, di mosto o di vino. L'articolo 13 prevede che i produttori sottopongano agli esami analitici ed organolettici le partite di vini per le quali hanno intenzione di chiedere la designazione a VQPRD Infine l'articolo 15 detta disposizioni in ordine alla designazione dei VQPRD, mentre l'articolo 15 bis concerne il declassamento di un VQPRD.
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