Cronologia
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia
La legge Ricasoli determina l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, confermando l'adozione del preesistente sistema accentratore di imitazione francese, caratterizzato da una potente Amministrazione centrale, che si avvale, su base provinciale, dell'istituto prefettizio per vigilare e provvedere affinché l'amministrazione locale si svolga sempre secondo le proprie direttive e indirizzi.
La legge suddivide il Regno in una sequenza di livelli amministrativi (province, circondari, mandamenti e comuni) che, secondo un sistema gerarchico, partono dal centro sino ad investire tutta la realtà periferica. Il Comune rappresenta la cellula base dell'ordinamento e prevede nel suo seno un Consiglio comunale elettivo più o meno esteso a seconda della popolazione, una Giunta municipale, un segretario comunale (stipendiato dal Comune e da esso dipendente) e un ufficio comunale. I Consiglieri comunali (in numero proporzionale alla popolazione del Comune) sono eletti dai cittadini almeno ventunenni, in pieno possesso dei diritti civili e paganti le contribuzioni dirette nel Comune. Il Sindaco non è elettivo, ma viene nominato per Decreto Regio fra i Consiglieri comunali. In pratica, è il Ministero dell'Interno che, su proposta del prefetto, procede alla scelta. Il Sindaco è definito dalla legge «capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo», per un verso, quindi, rappresentante della comunità locale, per un altro, invece, terminale del potere centrale. Il Comune, da parte sua, gode di una relativa autonomia finanziaria e dell'autonomia impositiva. Il suo bilancio prevede, però, accanto alle spese facoltative, una lista imponente di spese obbligatorie. La provincia, invece, si articola in un Consiglio provinciale elettivo, con un numero di consiglieri variabile a seconda delle dimensioni, e nella Deputazione provinciale, presieduta dal prefetto, che ha anche il potere di convocarla, e risulta composta da membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.
Tesi correlate:
- La riforma delle autonomie locali di Riccardo Barone
- Progetti di regionalismo in Italia alla vigilia dell'avvento del fascismo. La posizione del Partito Popolare Italiano. di Emanuele Decembrini
- Prospettive di federalismo fiscale in Italia: proposte e provvedimenti a confronto di Alessandro Simonetta
- Le istituzioni pubbliche nel passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia: il caso di Civitavecchia di Luca Lupi
- Controversie in materia di pubblico impiego: lo snodo della disapplicazione di Teresa Malavenda
- L'oggetto del giudizio amministrativo ed il riparto di giurisdizione di Maurizio Piacenza
- Il contratto di cottimo fiduciario nella legislazione sui lavori pubblici di Alfonso Striano
- Le origini della municipalizzazione in Italia: lo sviluppo della legislazione (1903 - 1925) di Luca Bertelle
- Esigenze di programmazione economica derivanti dall'aziendalizzazione delle Asl: il caso della Asl 1 imperiese di Andrea Robiati
- L'evoluzione normativa in materia di forme di aggregazione fra Comuni di Teresa Valentina Sblendorio
- Regolamentazione ed efficienza delle Unità Sanitarie Locali lombarde di Gianluca Morosini
Altri eventi in data 20 marzo
Evento precedente Motu Proprio Arduum sane munus |
Evento successivo La vita è bella vince l'Oscar |