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Nuovi meccanismi di controllo delle amministrazioni pubbliche

30 luglio 1999

Il decreto legislativo n. 286, che dispone il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», costituisce una decisa rivitalizzazione dei controlli di risultato e dei controlli interni, contenendo precise indicazioni di metodo, di merito ed organizzative per la diffusione della cultura della valutazione nell'Amministrazione Pubblica italiana. Il riordino rappresenta un punto di partenza e, allo stesso tempo, la necessaria conclusione di un'operazione di globale riforma dell'intera Amministrazione Pubblica, che tende sempre più a porsi al servizio dei cittadini garantendo una migliore qualità dei servizi offerti. Ciò avviene grazie all'introduzione del concetto aziendalistico di sana amministrazione, che concretizza i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità mediante la valutazione e la misurazione dell'attività svolta.
Il D. Lgs. n.286 individua quattro diversi sistemi di controllo (articolo 1, comma 1):
1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Esso è svolto dagli «organi di revisione, ovvero dagli uffici di ragioneria, nonché dai servizi ispettivi» (art. 2, comma 1), compresi i servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. Su questi organi gravano anche i nuovi compiti previsti dal disegno di legge sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi;
2. il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
3. la valutazione dei dirigenti, diretta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. Il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti sono svolti da strutture e soggetti distinti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;
4. il controllo strategico, volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

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