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I Fonds Communs de placement
In Francia con la legge 79/594 I Fonds Communs de placement vengono istituiti secondo la natura sotto la quale attualmente operano. La legge in questione distingue la figura del fondo - inteso come comproprietà di valori mobiliari priva di personalità giuridica, a differenza delle SICAV – da quella del gestore, e da quella dell'ente depositario dei valori monetari e mobiliari del fondo stesso; riserva l'esercizio della funzione di società di gestione a soggetti autorizzati, e quello della funzione di ente depositario, che deve essere distinto dal gestore, a soggetti da individuare fra le categorie previste nell'elenco del décret 27 Settembre 1979. Il depositario ha l'obbligo, oltre di detenere i valori mobiliari di proprietà del fondo, di ricevere le sottoscrizioni, effettuare i rimborsi e curare tutti gli incassi e i pagamenti derivanti dalla operatività del fondo stesso.
La differenza principale fra FCP e SICAV dal punto di vista della loro natura giuridica, risiede nel fatto che i FCP, a differenza delle SICAV, non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le formalità necessarie per la loro istituzione e per la gestione ordinaria e straordinaria sono di minore onerosità.
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