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Introdotte le norme sull'arianizzazione degli ebrei
La Legge n. 1024 (Norme integrative del R. decreto–legge 17 novembre 1938-XVI, n.1728, sulla difesa della razza italiana) introduce l'ambigua figura dell'«arianizzato». Con questa disposizione si regola la «facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile». La Commissione per le discriminazioni è nominata dal Ministro per l'interno. In tal modo viene alterato irreparabilmente il rapporto tra giurisdizione e amministrazione, nel senso che la magistratura ordinaria viene estromessa dalle competenze sue proprie, ad esclusivo vantaggio del potere esecutivo. La Commissione infatti formula in segreto e senza rilasciare «copia a chicchessia e per nessuna ragione» un parere motivato, sulla base del quale il Ministro per l'interno emana poi un decreto non motivato ed assolutamente insindacabile, di dichiarazione della razza. In pratica si tratta di presentare qualche testimone o qualche documento artefatto per dimostrare che la propria madre ha avuto una relazione con un ariano, o più semplicemente mettere mano al portafoglio e sperare nel "buon cuore" della Commissione.
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