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Adottate le misure di tutela nella vendita a distanza

22 maggio 1999

Il Decreto Legislativo n. 185 recepisce la direttiva 97/7/CE inerente alla tutela del consumatore in materia di vendita a distanza.
Secondo la lettera dell'Art.1 del decreto è da considerarsi a distanza «Il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso».
Per quanto riguarda il diritto d'informazione, il decreto sancisce, in capo al fornitore, l'obbligo di dare al consumatore una serie di informazioni che devono essere esposte in modo chiaro e comprensibile, nonché fornite anche per iscritto non oltre la conclusione del contratto.
Inoltre, il consumatore gode di un diritto di recesso i termini di decadenza del quale variano in funzione dell'oggetto del contratto.
Un ulteriore limite posto dal decreto è quello contemplato all'Articolo 9, ai sensi del quale «E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento». La norma disciplina un ambito particolarmente delicato della questione, quale è quello delle cosiddette "vendite aggressive".
Come ulteriore garanzia al funzionamento della disciplina, il decreto sancisce come irrinunciabili tutti i diritti affermati dal decreto stesso. Con ciò si intende precludere alle aziende la possibilità di far sottoscrivere ai consumatori contratti lunghissimi all'interno dei quali, allo scopo di eludere le protezioni contrattuali che il legislatore ha inteso garantire, vengono poste clausole vessatorie che il consumatore medio non legge con la necessaria attenzione.

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