Appunti di Diritto delle Società dalle lezioni del prof. Luciano Quattrocchio, AA 2006/2007, Università degli Studi di Torino
Diritto delle Società
di Federica Scavino
Appunti di Diritto delle Società dalle lezioni del prof. Luciano Quattrocchio, AA
2006/2007, Università degli Studi di Torino
Università: Università degli Studi di Torino
Esame: Diritto delle Società
Docente: Luciano Quattrocchio1. Le società quotate
La disciplina speciale delle società Quotate è contenuta nel Testo Unico della Finanza, altrimenti detto
Decreto Draghi (decreto legislativo n. 58/1998); dopo aver subito modifiche nel corso degli anni, è stato da
ultimo integrato dalla legge n. 262/2005, chiamata "legge sul risparmio".
Oltre al Testo Unico della Finanza bisogna ricordare il regolamento di Attuazione del Testo Unico. detto
Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999; anche questo Regolamento è
stato più volte modificato.
Altra fonte legislativa per le società quotate è il Regolamento della Borsa Italiana SpA, che disciplina il
procedimento di ammissione alle negoziazioni, cioè il procedimento di quotazione (da ultimo modificato nel
2006).
Laddove non vi siano norme speciali, le società quotate al pari delle società di diritto comune sono
disciplinate dal Codice Civile.
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Diritto delle Società 2. Procedimento di quotazione
Il procedimento di quotazione o più in particolare di ammissione alle negoziazioni, è disciplinato nella part
II del Regolamento della Borsa Italiana. Pare utile esaminare la parte I, la quale contiene disposizione di
carattere generale. Il primo articolo del Regolamento, contenuto nella parte I, stabilisce in particolare che il
Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati, tra i quali il più importante
è la Borsa, a sua volta articolata in più comparti, di cui il più importante è il mercato telematico azionario,
siglato MTA.
Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e il funzionamento dei mercato
regolamentati, in particolare le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli
strumenti finanziari delle negoziazioni. Il Regolamento parla di strumenti finanziari riferendosi ad azioni,
obbligazioni, warrant ed altri titoli.
Gli strumenti finanziari possono essere ammessi dalla Borsa Italiana SpA alle quotazioni e su domanda
dell’emittente, sempre che sano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Regolamento.
Emittente, per quanto di nostro interesse, è la società che ha emesso le azioni di cui è richiesta la quotazione.
La Borsa italiana SpA può respingere la domanda di ammissione alla quotazione con provvedimento
motivato e comunicato tempestivamente all'interessato nei seguenti casi:
a) se le caratteristiche dello strumento finanziario sono tali da far ritenere che non possa aver luogo la
formazione di un mercato regolare;
b) se avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione (ex. obbligazioni) il mittente non
adempie agli obblighi derivanti dalla stessa
c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di Borsa in un altro Stato, l'emittente
non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
d) se la situazione dell'emittente è tale da rendere l'emissione contraria all'interesse degli investitori.
Borsa Italiana SpA può inoltre subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l'immissione alla
quotazione à qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al
richiedente. Infine, il regolamento stabilisce che possano essere ammessi alla negoziazione, su domanda
dell'emittente o su iniziativa di Borsa Italiana, gli strumenti finanziari negoziati su un altro mercato
regolamentato.
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Diritto delle Società 3. Condizioni generali per l'ammissione (per tutti gli strumenti
finanziari)
Il Regolamento richiede, innanzitutto, che le società emittenti siano regolarmente costituite e che i loro
statuti siano conformi alle leggi e regolamenti. Inoltri gli strumenti finanziari di cui si richiede la quotazione
devono essere:
a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
c) liberamente trasferibili.
Ulteriori condizioni sono poi .previste per gli emittenti esteri e per quelli italiani sottoposti ad un
ordinamento estero.
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Diritto delle Società 4. Condizioni per l'ammissione delle azioni
Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano
pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre
esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione.
Peraltro, l'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un
giudizio negativo oppure si è dichiarata, impossibilitata a esprimere un giudizio (il giudizio espresso da una
società di revisione può essere di 4 tipi: senza rilievi, con rilievi, negativo, impossibilità ad esprimere
giudizi).
Il Regolamento aggiunge che le società risultanti da operazioni straordinarie (ex. fusioni, scissioni) o che
abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o
successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre i seguenti
documenti:
a) Conto Economico e il Rendiconto Finanziario pro forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso
precedentemente alla data di presentazione domanda di ammissione;
b) lo Stato Patrimoniale pro forma riferito alla data di chiusura dell'esercizio recedente la domanda di
ammissione, qualora le operazione straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a
tale data;
c) gli ulteriori documenti pro forma infra annuali specificati dalle istruzioni.
Nelle ipotesi sopra descritte di operazioni straordinarie o di modifiche sostanziali, i documenti contabili che
devono essere predisposti (precedenti lettere a,b,c) devono essere accompagnati da una relazione della
società di revisione, contenere un giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la relazione dei dati
pro forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi
contabili adottati. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni
contabili e storiche, diverse dai dati pro forma, ed eventuali limitazioni o impedimenti all'espressione del
giudizio devono essere motivati.
L'emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia
gestionale, un’attività in grado di generare ricavi. Borsa Italiana deve inoltre verificare e valutare la
sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale e deve accertare che non vi siano ostacoli alla
massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari dell'emittente. Nel caso in cui Borsa Italiana ravvisi
elementi potenzialmente idonei ad ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, essa richiede
all'emittente di dare al pubblico adeguata' informativa all’atto di ammissione alla quotazione, eventualmente
in via continuativa. Inoltre, il Regolamento stabilisce che l'attivo del bilancio, ovvero i ricavi dell'emittente,
non possano essere rappresentati in maniera preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento
in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
L'emittente deve avere conferito l'incarico di revisore contabile dei bilanci a una società di revisione iscritta
nell'apposito albo tenuto dalla Consob. Il Regolamento stabilisce poi che, se l'emittente è stato oggetto di
Rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente, nazionale o locale nei 12 mesi
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Diritto delle Società antecedenti la domanda di ammissione, il rating e il relativo aggiornamento, se pubblici, devono essere
comunicati alla Borsa Italiana. Inoltre, tali informazioni verranno diffuse nel mercato tramite l'avviso in cui
si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
Il Regolamento, fra le condizioni per l'ammissione delle azioni alla quotazione, stabilisce poi alcuni requisiti
specifici delle azioni; in particolare prevede che ai fini dell'ammissione alla quotazione le azioni debbano
possedere i seguenti requisiti:
a) capitalizzazione (= prezzo per azione x numero di azioni) di mercato prevedibile pari almeno a 40
milioni di Euro. La Borsa Italiana può tuttavia ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore se
ritiene che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente.
b) Sufficiente diffusione, che sì presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per
almeno 25% del capitale “il cosiddetto flottante").
La Borsa Italiana può tuttavia ritenere sussistente tale requisito quando il valore- di mercato delle azioni
possedute dal pubblico faccia presumere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano
essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore. Nel computo di tale percentuale non si tiene
evidentemente conto delle partecipazioni azionarie di controllo e di quelle vincolate dai patti parasociali. Il
requisito in ordine al flottante non si applica alle azioni di risparmio per le quali la diffusione sufficiente
deve essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. Sempre in ordine al flottante per le
azioni ordinarie, il Regolamento prevede che non si debba tenere conto delle partecipazioni azionarie
superiori al 2%, a meno che la Borsa Italiana, su istanza motivata dall’emittente, valutata la tipologia
dell'investitore e la finalità del possesso, non accordi una deroga a riguardo.
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Diritto delle Società 5. La disciplina dello sponsor
Lo sponsor è un soggetto esterno all'impresa quotanda e interviene nel procedimento di quotazione. La
disciplina dello sponsor è contenuta nel regolamento di Borsa Italiana (B.I.), art. 2.3.1.
Il regolamento stabilisce che l'emittente cioè la società quotanda deve procedere alla nomina di uno sponsor
nei seguenti casi:
1. quando intenda presentare alla Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione.
2. quando, a seguito di gravi infrazioni alla normativa applicabile, Borsa Italiana richieda la nomina di uno
sponsor per assistere l’emittente negli adempimenti dovuti.
L'incarico deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione della domanda di ammissione di
quotazione e deve coprire una durata almeno pari ad un anno dalla data di inizio delle negoziazioni. Il
regolamento Consob individua poi, gli abilitati ad esercitare l'attività di sponsor. In particolare stabilisce che
possono esercitare tale attività le banche e le imprese d'investimento nonché gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale del testo unico bancaria. Inoltre, qualora l’ammissione alla quotazione sia
preceduta da una offerta di vendita o di sottoscrizione effettuata mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere
capofila dell'offerta. Il regolamento di Borsa Italiana offre poi una disciplina in relazione ai rapporti tra
sponsor ed emittente, in particolare stabilisce che lo sponsor non possa far parte del gruppo al quale
appartiene l'emittente o che faccia capo a quest’ultimo, inoltre, qualora lo sponsor detenga una
partecipazione nella società, emittente o sussistano rapporti di natura creditizia tra lo sponsor e l'emittente,
Io sponsor deve rilasciare un'attestazione a Borsa Italiana precisando la natura e la consistenza dei relativi
rapporti. Analogamente l'emittente deve rilasciare un'attestazione a Borsa Italiana precisando la natura e la
consistenza dei relativi rapporti nel caso in cui l'emittente detenga una partecipazione nello sponsor. Ancora,
se successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, l'emittente proceda alla revoca dello
sponsor o quest'ultimo rinunci all'incarico, entrambi i soggetti devono darne immediata comunicazione
a Borsa Italiana indicando le ragioni della revoca o della rinuncia. Il procedimento di quotazione è interrotto
fino a quando l’emittente nomini un altro sponsor.
Il regolamento stabilisce che lo sponsor deve collaborare con l'emittente nel procedimento di ammissione
alla quotazione ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. Più in particolare, sullo sponsor grava una
serie di responsabilità in relazione alle quali è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta a Borsa
Italiana
Lo sponsor deve in particolare:
a) attestare di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui è venuto a conoscenza nel corso
della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione Borsa Italiana ai fini dell'ammissione
a Borsa Italiana
b) deve assicurare che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale siano stati adeguatamente
informati in ordine alla responsabilità e agli obblighi conseguiti all'ammissione alla quotazione.
c) Deve attestare, sulla base di una apposita verifica condotta da una società di revisione o da un altro
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Diritto delle Società soggetto qualificato, che la società emittente abbia istituito al proprio interno un sistema di controllo di
gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro
sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società emittente.
d) deve dichiarare di essersi formato il convincimento che i dati contenuti nel piano industriale, relativi
all'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati
dall'emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie.
e) deve attestare che il collocamento delle azioni viene effettuato secondo le regole della migliore prassi
nazionale e internazionale.
Il regolamento di Borsa Italiana contiene poi alcune disposizioni sull'attività di accertamento, stabilendo in
particolare che al fine di controllare il rispetto delle norme regolamentari, Borsa Italiana possa richiedere
allo sponsor ogni informazione o documento utile allo scopo, nonché convocare i rappresentanti dello
sponsor al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni. Nel caso in cui
siano individuate presunte violazioni regolamentari, Borsa Italiana avvia un'apposita procedura
d'accertamento delle violazioni. Qualora al contrario, siano accertate soltanto lievi inosservanze delle norme
regolamentari, Borsa Italiana può invitare Io sponsor ad un adeguato rispetto delle norme stesse. Il
regolamento di Borsa Italianaindividua infine i provvedimenti che possono essere assunti nei confronti dello
sponsor. In particolare in caso di violazione delle norme regolamentari incluso caso di ostacolo da parte
delle sponsor alla attività di accertamento, Borsa Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più
dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei
30 mesi precedenti.
I provvedimenti possono essere:
a) richiamo scritto.
b) pena pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
c) inibizione a svolgere l'attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18
mesi.
In taluni casi, più gravi, i provvedimenti sono comunicati al pubblico.
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