La disciplina degli assetti proprietari
La disciplina degli assetti proprietari si articola in diversi argomenti, il primo dei quali sono le partecipazioni rilevanti.
Il TUF stabilisce anzitutto che per capitale di SpA deve intendersi quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
Il TUF prosegue poi prevedendo che coloro i quali partecipino in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale devono darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Inoltre la società con azioni quotate che partecipino in misura superiore al 10% del capitale in una società con azioni non quotate o in una Srl devono a loro volta darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob.
Il TUF demanda poi alla Consob di disciplinare con regolamento i seguenti profili:
a) le variazioni delle partecipazioni che comportano obbligo di comunicazione
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute
c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione al pubblico
d) i termini per la comunicazione e per l’informazione al pubblico
Il TUF infine stabilisce che il diritto di voto inerente alle azioni quotate, per le quali sono state omesse le comunicazioni, non può essere esercitato.
Il Regolamento Consob stabilisce anzitutto che l'obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla Consob scatta al superamento delle soglie percentuali del 2%, 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di 5.
Il regolamento prevede poi che ai fini degli obblighi di comunicazione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o e attribuito a terzi, sia quello in relazione alle quali spetta o e attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari e società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
Sempre il regolamento Consob prevede che la comunicazione debba essere effettuata entro 5 giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo indipendentemente dalla data di esecuzione.
La Consob deve pubblicare le informazioni acquisite entro i 3 giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni. La pubblicazione deve essere effettuata anche tramite le società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata secondo modalità concordate con la Consob.
Ulteriori disposizioni sono previste per il caso di partecipazioni in società con azioni non quotate o in Srl.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Federica Scavino
[Visita la sua tesi: "Argentina 2001-2002: interpretazione economica e sociale della crisi"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Esame: Diritto delle Società
- Docente: Luciano Quattrocchio
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