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Procedimento di quotazione


Il procedimento di quotazione o più in particolare di ammissione alle negoziazioni, è disciplinato nella part II del Regolamento della Borsa Italiana. Pare utile esaminare la parte I, la quale contiene disposizione di carattere generale. Il primo articolo del Regolamento, contenuto nella parte I, stabilisce in particolare che il Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati, tra i quali il più importante è la Borsa, a sua volta articolata in più comparti, di cui il più importante è il mercato telematico azionario, siglato MTA.
Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e il funzionamento dei mercato regolamentati, in particolare le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari delle negoziazioni. Il Regolamento parla di strumenti finanziari riferendosi ad azioni, obbligazioni, warrant ed altri titoli.
Gli strumenti finanziari possono essere ammessi dalla Borsa Italiana SpA alle quotazioni e su domanda dell’emittente, sempre che sano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Regolamento.
Emittente, per quanto di nostro interesse, è la società che ha emesso le azioni di cui è richiesta la quotazione. La Borsa italiana SpA può respingere la domanda di ammissione alla quotazione con  provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato nei seguenti casi:
a)  se le caratteristiche dello strumento finanziario sono tali  da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; 
b)  se avendo altri strumenti  finanziari già ammessi alla quotazione (ex. obbligazioni) il mittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa
c)  se, essendo lo strumento finanziario  già  ammesso alla quotazione di Borsa in un altro Stato, l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
d)  se la situazione dell'emittente è tale da rendere l'emissione contraria all'interesse degli investitori.
Borsa Italiana SpA può inoltre subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l'immissione alla quotazione à qualsiasi  condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente. Infine, il regolamento stabilisce che possano essere ammessi alla negoziazione, su domanda dell'emittente o su iniziativa di Borsa Italiana, gli strumenti finanziari negoziati su  un altro mercato regolamentato.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
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