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La revoca della costituzione di parte civile


Al soggetto che si sia costituito parte civile è consentito recedere volontariamente dal processo penale mediante una dichiarazione di revoca della costituzione, espressa o tacita.
La revoca espressa può essere fatta in qualsiasi stato e grado del processo, con dichiarazione resa, dalla parte personalmente o da un suo procuratore con mandato ad hoc, in corso di udienza preliminare o dibattimentale; ovvero con atto scritto, da notificare alle altre parti, che va depositato presso la cancelleria del giudice avanti al quale è pendente il processo.

La revoca tacita si ha, per presunzione ex lege, quando la parte civile nel corso della discussione finale in sede di dibattimento di primo grado omette di presentare le conclusioni contenenti il petitum con l’indicazione dell’ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento; ovvero quando ripropone l’azione per il risarcimento o le restituzioni avanti al giudice naturalmente competente (art. 82 comma II).

La revoca della costituzione di parte civile vale come semplice rinuncia al compimento di attività in seno al processo penale, quindi il soggetto conserva il diritto di agire avanti alla competente giurisdizione civile (art. 82 comma IV).

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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