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La costituzione di parte civile nel processo penale


L’intervento nel processo penale del danneggiato dal reato che avanzi la propria pretesa risarcitoria o restitutoria si realizza attraverso la costituzione di parte civile.

La capacità di agire della parte civile è disciplinata dall’art. 77 comma I che stabilisce che tale capacità deve essere riconosciuta unicamente ai soggetti che hanno il libero esercizio dei diritti, mentre le persone che ne sono prive possono agire soltanto se rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili. Nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi siano ragioni di urgenza, ovvero nel caso in cui vi sia conflitto di interessi tra l’incapace e il suo rappresentante, il giudice della fase processuale in corso, su richiesta del pm, di colui che deve essere rappresentato o assistito, dai suoi prossimi congiunti o, in caso di conflitto d’interessi, dallo stesso rappresentante, provvede alla nomina di un curatore speciale (art. 77 commi II e III).

Un intervento in via provvisoria è consentito al pm per l’esercizio dell’azione civile nell’interesse della persona incapace in caso di assoluta esigenza e fino a quando non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.

La costituzione di parte civile va fatta con dichiarazione, resa anche a mezzo di procuratore speciale, che deve contenere a pena di inammissibilità (art. 78 comma I):
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente e del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell’imputato nei confronti del quale l’azione civile viene esercitata;
c) il nome e il cognome del difensore con l’indicazione della procura (art. 100 comma I);
d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (causa petendi);
e) la sottoscrizione apposta dal difensore.

La dichiarazione di costituzione può farsi nell’udienza, sia preliminare che dibattimentale (art. 78 comma I); può essere fatta al di fuori dell’udienza, depositandola presso la cancelleria del giudice competente per la fase in cui essa è destinata ad operare (art. 78 comma I) e deve essere notificata a cura del soggetto che si costituisce all’imputato e al pm.
Il codice prescrive che la costituzione avvenga o per l’udienza preliminare o, successivamente, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, sino a quando non siano stati compiuti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (termini a pena di decadenza, art. 79).

L’art. 79 comma III dispone che se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine prescritto per il deposito, in fase di atti preliminari al dibattimento, delle liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici (7 giorni prima della data del dibattimento), la parte civile non può avvalersi della facoltà di indicare testimoni, periti, consulenti.

Una volta avvenuta, la costituzione di parte civile dispiega i propri effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76 comma II): cd immanenza della costituzione >> fino a quando non venga pronunciata sentenza irrevocabile, l’azione civile resta inserita nel processo penale e in capo alla parte civile permane il diritto di continuare a parteciparvi.

L’ammissione del danneggiato a costituirsi parte  civile non ha efficacia vincolante sulla successiva decisione del giudice (art. 88 comma I), in quanto non significa per sé sola riconoscimento del diritto al risarcimento o alle restituzioni. Ammettere la costituzione di parte civile non implica, invero, alcun accertamento giurisdizionale positivo sulla sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto dalle quali possa dipendere la responsabilità civile dell’imputato: si tratta di una decisione con finalità esclusivamente processuali.

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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